Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il protesto tra finalità e illegittimità: casistica

Imagoeconomica_592883

Inquadramento normativo: Legge n. 77/1955; R.D. n. 1736/1933; Legge n. 386/1990

Il protesto e finalità: Il protesto di un titolo di credito (come la cambiale o l'assegno) è un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte della banca. La finalità del protesto è quella di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro i) il girante, ii) colui che ha emesso il titolo di credito e iii) gli altri obbligati. «Nell'atto di protesto deve essere indicato il nome della persona nei cui confronti viene fatto, e cioè il nome del traente, specificando i motivi del mancato pagamento». (Tribunale Bari sentenza del 30 luglio 2018).

Soggetti legittimati a levare il protesto: Il protesto è levato con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale.

La pubblicazione ufficiale del protesto: Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento provvedono le Camere di commercio, industria e agricoltura.

Protesto e debitore: «Il sistema dei protesti realizza un trattamento differenziato tra debitori colpevoli ed incolpevoli […] prevedendo varie ipotesi di non pubblicazione dei protesti [...] e consentendo, anche per quelli pubblicati, la contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o le successive rettifiche che il debitore ritiene necessarie» (Corte Cost. n. 112/99, richiamata da Tribunale Bari sentenza del 30 luglio 2018).

Furto assegni e protesto (casistica): Nel caso di furto o smarrimento di assegni, i titoli di credito recanti una firma non conforme allo specimen (ossia la firma del cliente in possesso della banca, necessaria per quest'ultima per controllare l'autenticità delle sottoscrizioni sugli assegni), legittima la banca a rifiutarne il pagamento e a levare il protesto. 

 In tali casi è «insussistente il discredito del debitore incolpevole, stante il trattamento differenziato di cui usufruisce rispetto al debitore colpevole, con conseguente insussistenza anche della ipotizzata lesione del diritto soggettivo alla reputazione». E ciò in considerazione del fatto che, in queste ipotesi, negli atti di protesto risulta specificata la incolpevolezza del debitore, ossia la circostanza che gli assegni protestati risultano rubati e che la sottoscrizione apposta non è conforme allo specimen (Tribunale Bari sentenza del 30 luglio 2018).

Firma di traenza e titolare del conto (casistica): Se la firma sul titolo di credito, quale ad esempio l'assegno, è riferibile a una persona diversa dal titolare del conto, «non vi è alcuna ragione di levare il protesto a nome di costui perché è sufficiente che sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno». In questa ipotesi non è necessario conoscere «il nome del titolare del conto su cui è tratto, né la sua solvibilità non essendosi egli formalmente obbligato per la relativa somma, in quanto non può essergli addebitata nessuna inadempienza». Qualora la banca, in tali casi, leva protesto a nome del correntista, il comportamento dell'istituto darebbe luogo ad un'ingiusta pubblicazione del nome del titolare del conto sul bollettino dei protesti. In buona sostanza, la condotta in questione svelerebbe le esatte generalità del cliente con cui la banca intrattiene il conto, esponendo il correntista al discredito sociale ed economico, con conseguente responsabilità dell'istituto, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. nn. 2936/1974, 18316/2007, richiamate da Tribunale Bari sentenza del 30 luglio 2018).

Protesto illegittimo: Qualora il protesto è levato illegittimamente, dando pubblicità dell'insolvenza del debitore, esso «integra gli estremi del discredito personale e professionale idoneo a provocare l'insorgenza di un danno non patrimoniale per lesione dell'onore e della reputazione». 

Questo danno non può essere liquidato per il solo fatto che sia stata accertata la suddetta lesione, ma deve essere provato e il giudice deve tenere conto non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima (Cass. civ., n. 31537/2018).

Soggetti legittimati ad agire per il risarcimento danni da protesto illegittimo: Il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno subito a causa di protesto illegittimo non è solo il traente, ma anche il delegato alla firma, che, da tale situazione subisce un pregiudizio derivante dal discredito alla reputazione commerciale e personale (Cass. civ., n. 27518/2017).

Assegno emesso senza autorizzazione e protesto: Se viene emesso un assegno senza autorizzazione e successivamente viene protestato, il pubblico ufficiale che leva il protesto deve trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto, il prefetto viene direttamente informato dalla banca. Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione. L'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti e il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate,

  • determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese
  • oppure emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (Giudice di pace Campobasso, sentenza del 31 maggio 2018).

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Provvedimenti repressivi di abusi edilizi, Tar Nap...
Diplomati magistrali fuori dalle Gae, ecco la sent...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito