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Riferimenti normativi: Art.73 D.Lgs.n.507/93 - Art.1, comma 161, L. n.296/2006.
Focus: E' affetto da nullità l'avviso di accertamento relativo alla TARSU se è mancato il contraddittorio preventivo a tale atto?
Principi generali: La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU (sostituita successivamente da TARES e TARI), è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. La presunzione legale relativa di rifiuti, ai sensi dell'art.62 del citato decreto, incombe sui possessori di immobili, e, perciò, il pagamento della tassa smaltimento rifiuti è dovuto da chiunque occupi o detenga immobili, quali box auto, garage, cantine e depositi, a prescindere dall'utilizzo che se ne fa. La legge n. 296/2006, art.1, commi 161 e 162, ha uniformato i tratti essenziali dell'accertamento e della riscossione di tutti i tributi locali: Imu, Tasi, ecc., alla cui disciplina si affiancano le regole specifiche contenute nello Statuto del contribuente (Legge n.212/2000).
In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) il D.Lgs.n. 507/1993 prevede, all'art.73, che il Comune attivi il contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emettere l'avviso di accertamento, mediante la richiesta di documentazione utile alla determinazione delle effettive superfici oggetto di imposizione. Nonostante ciò, gli enti locali procedono spesso alla rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o all'accertamento di omesse dichiarazioni o omessi versamenti senza contraddittorio preventivo al fine di rispettare i termini decadenziali previsti dall'art.1, c. 161, della Legge n.296/2006. Tali atti, infatti, devono essere motivati e notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il mancato esperimento preventivo del contraddittorio da parte dell'ente locale ha ripercussioni sulla legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune. Secondo un orientamento della Corte di Cassazione il contraddittorio realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino e il complesso di norme contenute nello Statuto del contribuente determina la necessità di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o "endo-procedimentale" (Cass. sentenza n.19667/2014). Tale orientamento relativo all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale ha destato, però, molte preoccupazioni negli operatori degli Enti locali rischiando di bloccare l'attività accertativa, nell'impossibilità di attivare tutti i contraddittori, e di rendere illegittimi gli avvisi di accertamento già emessi aventi ad oggetto tributi locali. Ma la Corte Costituzionale con la sentenza n.132/2015 ha affermato l'importanza della partecipazione del cittadino - contribuente ai procedimenti tributari che lo riguardano. Infatti, la stessa si è pronunciata rigettando una presunta illegittimità costituzionale della norma che prevede, a pena di nullità degli atti, il contraddittorio preventivo con il contribuente al quale si contesta l'abuso di diritto.Sulla scorta di tale decisione la giurisprudenza di merito si è pronunciata riconoscendo la nullità dell'avviso di accertamento se è mancato il contraddittorio preventivo all'avviso di accertamento.
In un caso, rispetto ad una controversia su un avviso di accertamento Tarsu emesso per un'utenza abitativa, i giudici tributari di secondo grado hanno affermato che il Comune avrebbe dovuto accedere ai locali tassabili al fine di verificare in loco l'effettiva superficie imponibile. L'accesso avrebbe consentito al contribuente di presentare le osservazioni entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale, in attuazione del principio del contraddittorio. Di conseguenza l'accertamento Tarsu senza contraddittorio è stato dichiarato nullo dai giudici di secondo grado (C.T.R. Molise sent.73/3/15). Sulla questione si è pronunciata anche la Commissione tributaria Regionale di Salerno che con la sentenza n.464/2018 ha precisato che l'avviso di accertamento non può fondarsi sullo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie risultante dagli atti catastali. La superficie catastale ai fini Tarsu è, in pratica, una superficie fittizia determinata secondo precisi parametri dettati dal D.P.R.n. 138/1998.Tale superficie può considerarsi "convenzionale", diretta non già ad accertare la superficie per la tassa sui rifiuti ma a calcolare il valore, e, quindi, il reddito ordinario medio di un fabbricato. La superficie imponibile ai fini Tarsu non è, quindi, la superficie catastale, cioè quella ricavabile dalla planimetria, ma quella "calpestabile" espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. Anche in questo caso, poiché il Comune non ha attivato il contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art.6 dello Statuto del contribuente, e non ha comunicato alla parte l'eventuale nuova superficie prima di emettere l'avviso di accertamento quest'ultimo è stato ritenuto nullo per carenza di motivazione.Di recente, però, è scaturito un orientamento diverso della Corte di Cassazione secondo la quale per i tributi locali non sussiste l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo prima di emanare un avviso di accertamento (Cassazione sentenza n.21071/2017).
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.