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Gli avvocati possono svolgere lavoro subordinato nell'impresa di famiglia nei mesi estivi?

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   Con parere n.9 del 24 marzo 2023 il Consiglio Nazionale Forense si è espresso sul quesito relativo alla possibilità per un avvocato di essere assunto con contratto di lavoro subordinato, per i soli mesi di giugno, luglio ed agosto in un hotel di proprietà dei familiari al fine di svolgere attività di ufficio in orario pomeridiano e serale e solo in alcuni giorni (e precisamente il sabato e la domenica) mattutino e pomeridiano. Inoltre il Consiglio è stato interrogato sulla possibilità che, ai fini della compatibilità, l'avvocato chieda la sospensione per detto periodo.

Il Parere del Consiglio Nazionale Forense

A) Incompatibilità della professione forense con attività di lavoro subordinato

Esaminando la questione il Consiglio ha evidenziato che la fattispecie prospettata nel quesito configura la causa di incompatibilità di cui all'art.18, lett. d) L. n. 247/12, a norma del quale la professione di avvocato è incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (CNF pareren.9 del 24 marzo 2023).

Ciò in quanto questa disposizione collega l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense a determinate posizioni giuridico-soggettive del professionista, connesse ad attività continuative o professionali di lavoro autonomo o subordinato, nonché all'esercizio di impresa commerciale in nome proprio o in nome e per conto altrui. Quello contenuto nella succitata norma

  • costituisce un precetto legislativo in tema di incompatibilità che incide direttamente sul diritto dell'individuo a svolgere una determinata attività, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge;
  • è norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica (CNF parere n.20 del 20 febbraio 2013 richiamato).

 Ed infatti l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, decisione n. 34 del 10 aprile 2017, ndr).

B) Differenza tra assunzione e collaborazione nell'impresa di famiglia

Richiamando il precedente parere n.20/2013, il Consiglio ha chiarito altresì la differenza tra

  1. la fattispecie, sottoposta alla sua attenzione, dell'avvocato che intenda essere assunto con il rapporto di lavoro subordinato, sebbene nei soli mesi estivi, in un'attività gestita dai propri familiari e
  2. la fattispecie dell'avvocato collabori nell'impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l'imprenditore è uno dei genitori.

Per questa seconda ipotesi, il Consiglio si era già espresso nel senso della compatibilità partendo dalla considerazione che l'impresa familiare è istituto giuridico afferente all'organizzazione patrimoniale della famiglia, che riveste i connotati dell'impresa individuale. Ne discende una netta differenza tra il ruolo dell'imprenditore e quello del collaboratore. Infatti:

  • mentre le funzioni gestorie e gli oneri ed obblighi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa sono attribuiti all'imprenditore,
  • il collaboratore ha semplicemente il diritto al mantenimento ed alla partecipazione all'eventuale utile rinveniente dall'impresa, non essendo contemplata alcuna altra forma di retribuzione della sua opera, né alcuna forma di responsabilità in capo al mededimo.Con l'ovvia conseguenza che dovendosi escludere una compartecipazione del familiare all'attività di gestione, non sussiste incompatibilità tra l'iscrizione all'albo forense e la prestazione di attività inerenti al funzionamento dell'impresa familiare (CNF parere n. 20/2013 cit.).

 3) Possibilità di sospensione

In merito alla possibilità che l'avvocato chieda la sospensione per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, il Consiglio, ha richiamato il proprio precedente parere n.15/2014 nel quale il Consiglio è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità per un avvocato di chiedere la sospensione al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati evitando in tal modo l'insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012.

A questo riguardo il Consiglio ha ricordato come ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale senza obbligo di motivazione.

Tuttavia nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale restano operanti tutte le incompatibilità previste dall'art.18 della legge professionale, in quanto tali incompatibilità ineriscono alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Ne consegue che, sebbene l'avvocato possa in qualsiasi momento chiedere la sospensione volontaria, ciò non esclude che il Consiglio dell'Ordine possa adottare provvedimenti in ordine alle situazioni di incompatibilità che dovessero verificarsi (CNF parere 9 aprile 2014, n. 15).  

 

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