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Figlio avvocato, SC: “Il conseguimento titolo non pone fine all’obbligo di mantenimento da parte del padre”

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Con l'ordinanza n. 19135 dello scorso 17 luglio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, sancendo l'obbligo per un padre di continuare a versare l'assegno di mantenimento alla figlia, sebbene la stessa fosse diventata avvocato, ha escluso che il mero conseguimento di un titolo professionale possa portare alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio professionista, a meno che – esercitando la professione – il beneficiario non raggiunga un livello reddituale sufficiente per essere considerato autosufficiente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con una separazione personale di una coppia di coniugi, in relazione alla quale il Tribunale di Roma imponeva a un padre il versamento mensile di 600 Euro, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, e di 300 Euro, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente.

Proponeva appello il padre, chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie e la revoca di quello per la figlia, evidenziando come quest'ultima non si trovasse in una condizione di non indipendenza economica, considerato il suo lavoro presso uno studio legale.

La Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello, riducendo l'ammontare dell'assegno mensile in favore della moglie a 500 Euro e confermando quanto dovuto alla figlia. 

 Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione di conferma dell'assegno di mantenimento in favore della figlia trentenne e esercente la professione di avvocato.

La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente.

L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.

Al genitore onerato spetta la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa, anche tramite il ricorso,in via presuntiva, alla formazione acquisita e alla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile; la prova contraria grava, invece, sul figlio maggiorenne, che ha l'onere di dimostrare che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.

In tale indagine il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di appello ha accertato che, all'epoca della decisione la figlia del ricorrente aveva completato il suo percorso formativo e aveva anche iniziato a svolgere l'attività professionale di avvocato, ma – come tutti i professionisti alle prime armi – gli introiti percepiti non la rendevano ancora autosufficiente economicamente.

La decisione presa non appare, quindi, censurabile in sede di legittimità, posto che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa per il mero conseguimento di un titolo professionale, a meno che – esercitando la professione – non si raggiunga un livello reddituale sufficiente per essere autosufficienti.

In conclusione la Cassazione – mantenendo salva la possibilità per il ricorrente di riproporre la propria domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia all'esito della presumibile acquisizione da parte di quest'ultima di un livello reddituale idoneo a farle acquisire l'autosufficienza economica – rigetta il ricorso con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio. 

 

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