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Decoro architettonico e inferriate sulla facciata condominiale

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Riferimenti normativi: Artt.1102 – 1122 cod.civ.

Focus: Il bisogno crescente di sentirsi sicuri e protetti all'interno della propria abitazione ha fatto si che i singoli proprietari degli appartamenti in condomìnio ricorrono sempre più a mezzi per ostacolare l'accesso di ladri e malviventi. In particolare, si assiste sempre più all'installazione di inferriate e grate su finestre e balconi tanto da influire sul decoro architettonico dell'edificio condominiale. Può dirsi, dunque, che il singolo condominio sia libero di agire senza previa autorizzazione degli altri condomini? La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito come vedremo di seguito. 

Principi generali: Le inferriate e le grate nelle relative forme contribuiscono a determinare l'aspetto, l'estetica e le linee architettoniche di un palazzo. Nel contesto di un condominio, l'installazione delle inferriate alle finestre soggiace a dei limiti. La loro installazione incide sul decoro architettonico in quanto si inseriscono nel contesto più ampio della facciata condominiale. Ci si chiede, per-ciò, se è necessario il permesso del condominio.

Limiti all'installazione: Ciò premesso per installare delle inferriate alle finestre occorre verificare se per tali operazioni il regolamento contrattuale, allegato al rogito, pone limiti e se prevede il consenso dell'amministratore e/o dell'assemblea. In tal caso il loro parere è vincolante. Se nulla è detto in proposito, il diritto di installare le inferriate alle finestre è subordinato al rispetto dell'armonia e del decoro architettonico della facciata, che è un bene comune di tutti i condomini, ma non è subordinato ad alcun permesso, per cui il singolo può ben effettuare gli opportuni interventi a sue spese, nel rispetto dei limiti di veduta sul fondo altrui (Cass.civ.sent.20112/2018). 

Nei complessi condominiali, specie quelli di nuova edificazione, è previsto nel regolamento di condomìnio un modello di massima delle inferriate da installare alle finestre. In esso potrebbero essere presenti clausole che vietano l'installazione di tali strutture o che ne subordinano il montaggio al consenso dell'assemblea. In tal caso, bisognerà attenersi al predetto regolamento, senza possibilità di contestarne la validità se approvato all'una-nimità. 

Se la regolamentazione inerente all'installazione di grate da parte di un condomino fosse, invece, contenuta in un verbale dell'assemblea di condomìnio esso rappresenterebbe un precedente tale da costringere tutti gli altri condòmini, intenzionati ad installare inferriate, ad uniformarsi al tipo di grata approvato in assemblea. Quando non esiste regolamentazio-ne per l'installazione delle grate alle finestre, né nel regolamento condominiale né in un verbale di assemblea, vale il principio generale, su cui si è espressa più volte la giurispru-denza, per cui non si deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea di condominio purché non si leda l'estetica del palazzo.

Decoro architettonico della facciata condominiale: Il principio generale summenzionato per cui nessun condòmino può intraprendere, nell'ambito della sua proprietà, opere esterne sulle facciate che possano modificare l'architettura, l'estetica e la simmetria dello stabile, è ravvisabile nel codice civile. E' necessario, infatti, far riferimento all' art.1102 c.c. il quale stabilisce che: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».

A fronte del decoro architettonico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, prevale il diritto alla sicurezza : <<la collocazione delle inferriate alle finestre di un'unità immobiliare sita in un condominio è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell'edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto, pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni ad un'utilità che compensi l'altera-zione architettonica (nella specie all'installazione delle inferriate fa riscontro l'interesse dei con-domini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone)>> (Corte d'Appello di Milano 14 aprile 1989)<< E' legittima, in mancanza di effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, la collocazione di inferriate alle finestre di un'unità immobiliare sita in un condominio, atteso che la funzione di difesa della proprietà individuale appare senz'altro meritevole di tutela>> (Tribunale di Rimini 25 maggio 1995). La Corte d'Appello di Milano, con sent. n°1444/98, ha, inoltre, sancito la legittimità di una delibera avente ad oggetto l'installazione di inferriate anti intrusione quando <<pur esistendo un pregiudizio estetico, questi risulti così modesto e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti i condomini>> .

Inferriate e integrazione delle finestre: Al riguardo, il Tribunale di Roma con sent. n.22231 del 30/11/2016 fornisce un importante chiarimento:<< Le inferriate, lungi dal modificare le linee architettoniche dell'edificio in quanto non creano alcuna nuova cubatura, costitui-scono semplice integrazione delle finestre, che non contrasta con l'armoniosità della facciata (salvo ipotesi particolari di inferriate particolarmente vistose e ingombranti, da valutare caso per caso). Ciò vale a maggior ragione se la predetta facciata del palazzo non è di particolare pregio e le inferriate sono dello stesso colore degli infissi delle finestre o, finanche, di altre numerose inferriate eventualmente presenti nella medesima facciata ad altri piani>>.

Diritto di sicurezza e decoro architettonico configgono? Per i giudici è legittimo montare inferriate sul balcone e sulle finestre necessarie per garantire il diritto alla sicurezza del domicilio da parte del proprietario di casa, in quanto le esigenze di un condòmino non danneggiano gli altri vicini. Diritto di sicurezza e decoro architettonico sono interessi entrambi meritevoli di tutela. Sulla base di ciò e della giurisprudenza della Corte di Cas-sazione (sent. n. 4474/87) è considerato lecito il mutamento esteriore che non cagioni pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni ad una utilità che compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave ed appariscente entità. 

In altri termini, il diritto di sicurezza è da considerarsi sempre prevalente rispetto a quello degli altri condòmini di vedere finestre senza grate, e non confligge con il decoro architettonico. 

 

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