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CTU e Covid-19: come si conciliano nel processo civile?

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Inquadramento normativo: Art. 83, commi 6 e 7, lett. f, h bis, D.Legge n. 18/2020 (convertito in legge dall'art.1 Legge n. 27/2020).

La consulenza tecnica d'ufficio e l'emergenza Covid 19: Tra le misure urgenti adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenerne gli effetti negativi in materia di giustizia civile, è stato previsto che per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari possono prevedere «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice – quali i consulenti tecnici d'ufficio (CTU) –, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto».

Giuramento del CTU ai tempi del Covid 19: In questa fase emergenziale, il giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, in attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus, verrà prestato in modalità telematiche attraverso la sottoscrizione con firma digitale e mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata (pec) del modulo predisposto ad hoc (Tribunale Roma, decreto 2 aprile 2020).

Lo svolgimento delle attività dei consulenti tecnici d'ufficio ai tempi del Covid 19: Lo svolgimento delle attività dei CTU avverrà in modalità telematica. In buona sostanza: 

  • per le operazioni dell'ausiliario da svolgersi in udienza, quali i chiarimenti richiesti dal giudice, nel rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, il giudice i) attraverso la cancelleria comunicherà alle parti e agli ausiliari il giorno, l'ora e le modalità di collegamento; iii) nel corso dell'udienza, darà atto a verbale delle modalità con cui si accerterà dell'identità dei soggetti partecipanti e, in caso di parti, della loro libera volontà;
  • per le operazioni dell'ausiliario da svolgersi fuori udienza, al fine di rispettare le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19, durante il loro svolgimento, occorre evitare la partecipazione in presenza e ricorrere ai collegamenti da remoto che dovranno ancor più essere espletati sempre nel rispetto del contraddittorio e garantire l'effettiva partecipazione delle parti..

A tal proposito, si fa rilevare che in molti provvedimenti i Giudici hanno chiarito come i CTU nella fissazione dell'inizio delle operazioni peritali devono tener conto delle prescrizioni adottate in materia di emergenza sanitaria e quindi:

  • ove per lo svolgimento delle indagini sia necessaria la partecipazione in presenza delle parti e/o dei loro consulenti tecnici e ove tale partecipazione non consenta il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus (quali il distanziamento e il divieto di assembramenti), potranno essere formulate delle proroghe;
  • ove, invece, la partecipazione in presenza non sia necessaria, lo svolgimento delle operazioni peritali potrà essere autorizzato in modalità telematica nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti.

In entrambi i suddetti casi, il CTU provvederà a dare comunicazione a mezzo pec alle parti del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali.

Il deposito della relazione peritale e la trattazione scritta dell'udienza: Una volta espletate le indagini peritali nel modo su descritto:

  • il CTU provvederà al deposito della bozza della relazione peritale che trasmetterà a mezzo pec alle parti;
  • queste ultime nel termine stabilito trasmetteranno le loro eventuali osservazioni ai consulenti con gli stessi mezzi;
  • il CTU, nel termine stabilito, depositerà in cancelleria la relazione telematicamente con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse.

L'esame della relazione e della conclusione del procedimento potranno svolgersi in un'udienza a trattazione scritta (Tribunale Roma, decreto 2 aprile 2020). 

 

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