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Coronavirus, mutui prima casa: ampliati i casi di sospensione

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 Tra le varie misure di sostegno per le famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto Cura Italia ha previsto, all'articolo 54, una serie di deroghe per accedere al Fondo solidarietà mutui"prima casa", al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che,in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale.

Con Decreto del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 marzo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato le necessarie disposizioni di attuazione delle previsioni legislative contenute nel decreto Cura Italia, per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste, consentendo a molte famiglie colpite dalla crisi economica di poter ottenere una sospensione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

Fermo restando che i beneficiari dell'intervento devono essere i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale, si stabilisce che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà:

- non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- possono accedere al fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionistiche autocertifichino di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda,ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità' competente per l'emergenza coronavirus.

Il decreto ministeriale specifica, inoltre, che – accanto alle situazioni già previste dal D.M. 132/2010, a fronte delle quali è subordinata l'ammissione al beneficio ( ovvero eventi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale, quali a titolo esemplificativo: la perdita del posto di lavoro; la morte o l' insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare; il pagamento, per un importo non inferiore a 5 mila euro annui, di spese mediche, o di assistenza domiciliare documentate, o di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo) – rilevano anche le seguenti situazioni:

i)sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo. 

 Per questi eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve allegare, alternativamente:

-una copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

- la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;

-la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, calcolati sul tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. 

 

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