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Concessionari di servizi pubblici, manutenzione stradale. CdS: nessun obbligo di carattere generale

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I concessionari di determinati servizi riguardanti la sede stradale hanno l'obbligo di eseguire interventi manutentivi al fine di garantire la "sicurezza della circolazione", in conformità alle "condizioni e alle prescrizioni imposte dall'ente proprietario". Tale obbligo non ha carattere generale, ma è strumentale alle opere. Ne consegue che ove si verifichi un danno alla sede stradale, l'ente proprietario deve provare la sussistenza di un «concreto nesso di causalità atto ad attivare gli obblighi di intervento del concessionario e a esonerare l'ente gestore dalle ordinarie attribuzioni manutentive».

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6012 del 2 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La società appellante ha impugnato dinanzi al Tar i) il provvedimento dirigenziale della Provincia, «con il quale le è stato intimato […] di provvedere al ripristino del manto stradale [...] interessato da sensibili cedimenti correlati all'intervento realizzato per la posa in opera di un cavo contente fibre ottiche [...]; ii) i provvedimenti con cui l'amministrazione provinciale, dopo aver indetto una gara pubblica per l'affidamento degli interventi edilizi per il ripristino del manto stradale, le ha richiesto la restituzione delle spese sostenute per detti lavori».

In buona sostanza , è accaduto che:

  • i lavori di posa in opera di un cavo contenente fibre ottiche sono stati autorizzati da ANAS e realizzati, stante la loro peculiarità, seguendo prescrizioni tecniche speciali, in parte derogatorie rispetto a quelle generali dettate dal regolamento di attuazione al Codice della strada;
  • detti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, tanto che, dopo la loro ultimazione, ANAS «ha proceduto allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione delle lavorazioni, dando atto che le stesse sono state eseguite conformemente a quanto indicato nel disciplinare contenente le norme e le condizioni regolanti la concessione»;
  • solo dopo anni, la Provincia, succeduta ad ANAS nella gestione della strada, ha lamentato i danneggiamenti sulla sede stradale, dove sono stati eseguiti i su indicati lavori, ritenendo responsabile l'appellante.

Secondo quest'ultima, tali doglianze sono illegittime in quanto sullo stesso tratto di strada anche altri gestori di rete e il Comune hanno eseguito lavori di scavo, per cui – a suo dire – sarebbe lecito presumere che i cedimenti lamentati possano dipendere da negligenze ascrivibili ad altri soggetti. Alla luce di ciò, l'appellante ritiene che i provvedimenti impugnati sono viziati, essendo stata omessa, da parte della Provincia (nel frattempo divenuta Città metropolitana), la dimostrazione del nesso di causalità tra i cedimenti del manto stradale e i lavori dall'appellante stessa realizzati.

Tali motivazioni sono state disattese dal Tar che ha respinto il ricorso.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione del CdS.

I Giudici amministrativi, innanzitutto, fanno rilevare che «in via generale, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strade, necessaria a "garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione", rientra tra le attribuzioni dell'ente proprietario (cfr. art. 14, comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 285 del 1992 (c.d. codice della strada) ovvero, per le strade in concessione, del soggetto concessionario, salvo diverso concordamento (cfr. art. 14, comma 3). A questi obblighi di interventi manutentivi devono aggiungersi quelli in capo a concessionari di determinati servizi riguardanti la sede stradale. 

A titolo esemplificativo si segnalano i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature. L'art. 28 codice della strada prevede che in capo a questi concessionari l'obbligo di «conservazione della strada, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, grava [...] in conformità alle condizioni e alle prescrizioni imposte dall'ente proprietario. Le relative modalità operative sono previste dall'art. 69 del D.P.R. n. 465 del 1992». Ciò premesso, secondo il Consiglio di Stato, tale obbligo non ha carattere generale, come quello gravante sul concessionario gestore della strada ex art. 14, comma 3, codice della strada, ma è strumentale alle opere che devono essere realizzate. Ne consegue, pertanto, che ove venga lamentata la violazione di detti obblighi limitati, sarà necessario appurare se gli interventi manutentivi sono effettivamente indispensabili in relazione, diretta o mediata, ai lavori imputabili al concessionario «o perché non effettuati a regola d'arte o perché, comunque, abbiano dato causa - indipendentemente da ogni profilo di responsabilità soggettiva - a modificazioni della sede stradale bisognose di intervento». In buona sostanza, occorrerà dimostrarne il nesso causale. Una dimostrazione, questa, che incombe sull'ente proprietario.

Tornando al caso di specie, a parere dei Giudici amministrativi, tale prova non è stata fornita dalla pubblica amministrazione, con l'ovvia conseguenza che i provvedimenti impugnati sono carenti di una adeguata istruttoria e, pertanto, viziati. Ne discende, quindi, secondo il Consiglio di Stato, la fondatezza dell'appello; appello, questo, che, alla luce delle su esposte considerazioni, è stato accolto. 

 

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