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Avvocati e gli obblighi antiriciclaggio

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: D. Lgs. 231/2007

La normativa Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si applica ai soggetti individuati dall'art.3 della medesima legge, tra cui gli Avvocati.

Quando gli Avvocati sono soggetti alla disciplina antiriciclaggio. Tali professionisti sono assoggettati alla suddetta normativa quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

  1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi ( art. 3, comma 4, lettera c) D. Lgs. 231/2007).

    Gli obblighi che ne derivano in capo agli Avvocati sono:

  • l'obbligo di identificazione e di adeguata verifica del cliente e del c.d. "titolare effettivo";
  • l'obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed all'operazione.
  • l'obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo,
  • l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
  • l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro,
  • l'obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Commissione CNF in materia di antiriciclaggio e privacy 14.07.2017).

Le operazioni per le quali l'Avvocato non è soggetto agli obblighi antiriciclaggio. Le Regole Tecniche adottate dal Consiglio Nazionale Forense con Delibera del 20 settembre 2019 precisano che non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse

  • la mediazione D. Lgs. n.28/2010,
  • la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132
  • ogni attività a queste prodromica o conseguente, comprese le conciliazioni e le transazioni.

In relazione alle transazione il Consiglio ha, altresì, precisato che l'avvocato non è tenuto ad assolvere agli adempimenti antiriciclaggio qualora, nel corso di un giudizio, le parti sottoscrivano una transazione per importo superiore ad Euro 15.000,00 di cui viene dato atto a verbale, ma senza che lo stesso sia prodotto in giudizio e posto al vaglio del Giudice. Ciò in quanto la suddetta operazione non è riconducibile alle operazioni per cui l'avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 ss.mm. (Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 9 ottobre 2024).

La ripartizione dei compiti tra il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali in materia di antiriciclaggio. La normativa antiriciclaggio distingue tra

  • organismi di autoregolamentazione (ossia i Consigli Nazionali dei professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio),
  • organismi territoriali (i COA) e
  • consigli di disciplina (i CDD).

     A ciascuno di tali soggetti (da soli o congiuntamente) sono attribuite alcune delle funzioni previste dalle norme. A parere del Consiglio tale distinzione è impropria in quanto dal confronto delle norme previste nell'art. 11 D. Lgs. 231/2007 si evince che:

- agli organismi di autoregolamentazione, alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina sono attribuiti la promozione e il controllo degli obblighi imposti dalle norme; - ai soli organismi di autoregolamentazione, anche attraverso le loro articolazioni territoriali (COA) sono riservati la responsabilità dell'elaborazione e l'aggiornamento delle norme tecniche; - agli organi all'uopo predisposti spetta il compito di applicare le sanzioni disciplinari (Cnf in sede giurisdizionale e CDD).

Ne discende che le norme antririciclaggio non possono essere interpretate nel senso di attribuire ai COA poteri autonomi nello stabilire regole tecniche o misure dimensionali, perché ciò comporterebbe l'impossibilità di una omogeneità per tutti gli iscritti, che si potrebbero trovare a dover rispettare regole diverse a seconda del territorio in cui si dovessero trovare ad operare. Pertanto agli Ordini territoriali resta attribuito il compito di promozione di controllo nonché la responsabilità della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti (Consiglio nazionale forense, parere del 21 marzo 2018, n. 10).

 

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