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Bonifico, responsabilità dell'istituto di credito e fallimento: disciplina e casistica

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Inquadramento normativo: Art. 1269 c.c.; Art. 1189 c.c., Art. 1710 c.c.; Art. 1723 c.c.; Art. 1852 c.c; Art. 1856 c.c.; D.Lgs. n. 385/1993; R.D. n. 267/1942; Diretiva 2007/64/CE; D.p.r. n. 144/2001.

Bonifico:«Il bonifico è l'incarico del terzo dato alla banca (o ad altro prestatore di servizi di pagamento, n.d.r.) di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista e costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata (o altro prestatore di servizi di pagamento, n.d.r.), se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire». Tale accettazione implica che tra il correntista e la banca (o altro prestatore di servizi di pagamento, n.d.r.) intercorra un mandato generale, attraverso cui la banca (o altro prestatore di servizi di pagamento, n.d.r.) è autorizzata ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente (Cass., nn. 4762/2007 e 12489/2000, richiamate da Cass. civ., n. 3086/2018).

Esecuzione del bonifico e IBAN: L'ordinante di un bonifico deve fornire alla banca un numero identificativo del beneficiario e/o del conto, definito IBAN.

IBAN inesatto: Se l'identificativo fornito dall'utente è inesatto, la banca che esegue il pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Essa, tuttavia, deve attivarsi, ragionevolmente, per tentare il recupero della somma oggetto del bonifico. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando a quella del pagatore ogni informazione utile. In punto, la Corte comunitaria ha affermato che sia il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario non sono responsabili se un ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso (Corte giustizia Unione Europea, n. 245/18 del 21 marzo 2019).

Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento: La responsabilità della banca (o di altro prestatore di servizi di pagamento, n.d.r.) nei confronti del cliente è ravvisabile in caso di non corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, non imputabile all'utente. In tali casi, «il prestatore dei servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l'importo» del bonifico, ripristinando la situazione come se detta operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

Casistica: Il prestatore di servizi di pagamento «ha come primario onere quello di identificare il cliente che impartisce la disposizione e che solo per mezzo di quest'ultimo può dare senz'altro esecuzione all'ordine di bonifico, e ciò a prescindere dalle forme e procedure utilizzate allo scopo. "La legittimazione del cliente è controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato [...] per singoli servizi [...]; b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge"» (Cass. civ., n. 13068/2018). In caso di esecuzione di un ordine di bonifico perfettamente falsificato, pervenuto al prestatore dei servizi di pagamento tramite canali inusuali (ossia mediante telex o una telefonata per conto di una società titolare di un conto corrente da parte di una persona non individuata), quest'ultimo è stato ritenuto responsabile in quanto le circostanze del caso concreto suggerivano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli (Cass., nn. 1764/1988 n. 21613/2013, richiamate da Cass. civ., n. 23580/2017) in merito alla identificazione dell'ordinante. 

Prova di avvenuto bonifico: L'ordine di un bonifico prova solo l'eseguita richiesta da parte del pagatore, «ma nulla dice in merito all'effettiva esecuzione di tale ordine di bonifico da parte dell'istituto bancario e, quindi ,in ordine all'effettivo accredito in favore del beneficiario» (Tribunale Bari, n. 2492/2004, richiamata da Tribunale Taranto sentenza del 22 gennaio 2015).

Bonifico e fallimento: In caso di intervenuto fallimento, «le somme che la banca (o altro prestatore di servizi di pagamento, n.d.r.) accredita al correntista, quale mandataria nel rapporto di conto corrente con questi intercorso, rimangono di pertinenza del fallimento e sono sottratte alla disponibilità del correntista fallito, sicché, ove quest'ultimo [...] ne entri, ciò malgrado, in possesso mediante le operazioni di prelievo pacificamente avvenute dopo il suo fallimento, si è in presenza di atti inopponibili alla massa dei creditori». Ne consegue che il prestatore dei servizi di pagamento dovrà versare il relativo importo alla curatela, a nulla rilevando la sua buona fede (Cass. civ., n. 3086/2018). «Nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell'accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso [...], è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto» (Cass., n. 3519/2000, richiamata da Cass. civ., n. 30648/2017).

 

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