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Auto e cambio di proprietà: disciplina, sanzioni e casistica

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Inquadramento normativo: Articoli 94, 94bis e 95 D.Lgs. n. 285/1992

Acquisto proprietà auto: L'acquisto della proprietà di un auto viene trascritto presso l'Ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Anche in caso di trasferimento e di altri mutamenti riguardanti l'intestazione dell'auto (quali la costituzione di usufrutto o la stipulazione di locazione con facoltà di acquisto dell'auto), questi eventi devono essere trascritti entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. Il PRA, una volta ricevuta la richiesta, provvede all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. Nel caso di trasferimento di residenza dell'intestatario, o di sede, quando il proprietario è una persona giuridica, si fa richiesta al PRA per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Casistica: Nell'ipotesi di vendita di autoveicolo, il venditore ha l'obbligo di consegnare al compratore il libretto di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione, autenticata, di vendita, del titolare del veicolo iscritto nel PRA. (cfr., per tutte, Cass. 3 giugno 1976, n. 1999; Cass. 21 dicembre 1983, n. 7535; Cass. 22 giugno 1996, n. 5786). E ciò al fine di consentire al compratore i) di provvedere al trasferimento a proprio nome e ii) di avere il libero godimento e scambio del veicolo. Di particolare importanza è la consegna della dichiarazione autenticata di vendita, la cui mancanza «costituisce inadempimento da parte del venditore di obbligazione rilevante per l'interesse del compratore», «importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre»: ossia «di un aspetto essenziale del diritto di proprietà (cfr., fra le molte, Cass. 23 febbraio 1985, n. 1633; Cass. 24 febbraio 1995, n. 2135; Cass. 22 giugno 1996, n. 5786)» (Tribunale Roma, sentenza del 7 giugno 2010). 

Sanzioni: Chi, nonostante i mutamenti riguardanti l'intestazione del veicolo,

  • non si attiva per consentirne la relativa trascrizione, è esposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;
  • circola con un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762.

Uso dell'auto da parte di soggetto diverso dall'intestatario: L'uso del veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario è consentito per un periodo non superiore a 30 giorni, superato il quale, al fine di non incorrere in sanzioni, il nome di tale soggetto, quale legittimato all'uso del veicolo in questione, deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526.

Ritiro carta di circolazione: L'accertamento delle violazioni su menzionate comportano il ritiro immediato della carta di circolazione e l'invio della stessa all'ufficio della Direzione centrale della Motorizzazione civile (MCTC), che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Obbligo pagamento tasse di circolazione e esonero: Chi è intestatario del veicolo è tenuto anche al pagamento delle tasse di circolazione. Tale obbligo cessa nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti che va provato, producendo «ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa», ossia il venir meno della proprietà. 

Casistica: Quando il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, è il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, ha la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), l'intestatario, finché non viene trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, è obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (Cass. nn. 10177/99, 12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005) (Cass. civ., n. 8373/2016).

Intestazione fittizia e divieto: «Il certificato di proprietà [...] e il certificato di circolazione [...] non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo». Chiunque, malgrado il divieto innanzi enunciato, ottenga ugualmente il rilascio di tali documenti, salvo che il fatto costituisca reato, «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. Questa sanzione si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato». In queste ipotesi, oltre all'applicazione delle sanzioni innanzi citate, verrà disposta la cancellazione d'ufficio dal PRA, su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni.

Morte dell'intestatario: In caso di morte dell'intestatario dell'auto, gli eredi devono, innanzitutto, procedere ad accettarne l'eredità. La dichiarazione di accettazione dovrà riportare la firma autenticata degli eredi: dichiarazione, questa, che entro i successivi 60 giorni dovrà essere trascritta presso il PRA, il quale provvederà all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, oltre che all'aggiornamento della carta di circolazione. 

 

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