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Detraibilità dell'IVA e deducibilità del costo sulle autovetture

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 La norma che stabilisce la detraibilità dell'IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 il quale prevede, che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3,5 q e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.

Questo limite vige in quanto c'è la presunzione che l'autovettura viene utilizzata promiscuamente più che esclusivamente, ovvero l'auto viene impiegata sia ai fini aziendali, che ai fini personali.

La limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell'attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l'imposta, fermo restando, in tal caso, l'onere probatorio dell'inerenza totale.

 Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l'acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione del veicolo.

La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore, inoltre segnaliamo che la facoltà dell'Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell'IVA (40%) all'acquisto dei veicoli sopra indicati e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al 31 dicembre.

In generale la detraibilità dell'Iva è la seguente:

  • Detrazione 100% dell'Iva:
    veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l'attività (es.: taxisti, noleggiatori auto,).
  • Detrazione limitata (40%) dell'Iva:
    veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con massimo di 8 posti + quello del conducente.
    Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c'era dubbio sulla detraibilità 100% dell'Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell'Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell'utilizzo esclusivo nell'impresa;
  • Indetraibilità totale (oggettiva) dell'Iva:
    riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della detrazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell'attività).


Deducibilità dei costi auto: le novità per il 2019

Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR).

Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l'intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l'acquisto delle auto. In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:

  • l'acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;
  • il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio;

a partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

In concreto, come evidenziato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la stessa percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro. 

 

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