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Anestesista, SC: “Non vanno riconosciute le attenuanti generiche se sottovaluta l’obesità del paziente”

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Con la sentenza n. 51525 dello scorso 15 novembre, la IV sezione penale della Cassazione, ha condannato un anestesista per la morte di un paziente, ritenendolo gravemente colpevole per aver sottovalutato la sua condizione di obeso patologico e, per l'effetto, non ha riconosciuto l'applicazione delle attenuanti generiche specificando che "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato"

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un anestesista, per avere cagionato il decesso di un paziente, sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del bendaggio gastrico precedentemente posizionato per obesità patologica.

Sia il Tribunale di Forlì che la Corte di Appello di Bologna, ritenuto il sanitario responsabile di omicidio colposo, lo condannavano, senza attenuanti generiche, alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni alle parti civili.

Si accertavano, in particolare, i gravi profili di colpa, generica e specifica, addebitabili al sanitario, il quale non aveva preso in considerazione, nella fase di anamnesi, il rischio anestesiologico del paziente, sottovalutando il suo livello di obesità e le caratteristiche anatomiche del suo addome; in secondo luogo, si evidenziavano gli errori commessi nell'aver somministrato un farmaco a media emivita e nell'aver omesso di somministrare un farmaco antagonista del curaro quando, essendo insorte una serie difficoltà di intubazione, il paziente, risvegliato, non era capace di respirare autonomamente. 

 Il camice bianco, ricorrendo in Cassazione, chiedeva la riforma della sentenza di condanna, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato i fatti e compiuto un'erronea valutazione sulla colpa medica.

In particolare, il ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata avesse errato nel valutare la sua condotta come gravemente colposa.

A tale conclusione si era giunti ritenendo che l'azione del sanitario non fosse stata adeguata per le particolari condizioni cliniche del paziente, ritenuto dai giudici di merito un obeso moderato e patologico, da classificare nella ASA III, ovvero nella situazione di obesità più pericolosa: invero, secondo il ricorrente, il paziente era da classificare clinicamente come ASA II e che, in ogni caso, non era un obeso patologico, in quanto – a seguito del precedente bendaggio – aveva perso 20 chili.

In relazione alla somministrazione del farmaco, la difesa del camice bianco, oltre a rilevare che il farmaco prescritto non si poneva in contrasto con le linee guida, evidenziava come lo stesso fosse stato efficacemente prescritto ad altri pazienti e che non vi era stata alcuna complicazione, sicché si era correttamente attenuto al principio cardine di non modificare la propria tecnica anestesiologica solo perché aveva di fronte un paziente obeso.

In conclusione, il sanitario sosteneva che, le concrete violazioni a lui addebitabili, configurassero, al più, una ipotesi di colpa lieve e che, quindi, si fosse errato nel non riconoscere le attenuanti generiche.

La Cassazione non condivide la doglianza del sanitario.

In punto di diritto gli Ermellini ricordano che, in sede di legittimità, non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; in sede di legittimità, infatti, il controllo è limitato alla valutazione sulla congruità e logicità della motivazione.

 Sotto tale aspetti, la Cassazione rileva come la sentenza impugnata non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti: i giudici di merito, infatti, con specifico riferimento alla condizione di obesità del paziente ed al rischio anestesiologico, hanno adeguatamente – con motivazione esente da profili di illogicità – dato conto sia del perché il paziente era da considerarsi obeso patologico sia del motivo per il quale il rischio anestesiologico non era stato adeguatamente affrontato dal medico; anche gli ulteriori profili di colpa, commissiva (somministrazione di un farmaco inadeguato) e omissiva (mancata somministrazione di un farmaco antagonista a quello rivelatosi inadeguato), sono stati affrontati congruamente e logicamente; infine, la Corte di merito ha, con motivazione congrua e logica, anche escluso che il quantum di colpa dell'agente potesse definirsi lieve.

Ne deriva, secondo la Cassazione, che il sanitario avrebbe dovuto adottare una serie di approfondimenti, di cautele e di accorgimenti che, invece, ha, con colpa grave, omesso.

La presenza di un elevato grado della colpa specifica, della pluralità di censurabili omissioni (mancata corretta valutazione del rischio anestesiologico, mancata somministrazione del curaro adeguato) ed anche della colpa commissiva (avere somministrato un farmaco inadeguato) giustificano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, coerentemente con i principi più volte affermati dalla Corte di legittimità, secondo cui "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass., n. 39566 del 16/02/2017)".

Il ricorso viene quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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