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Riferimenti normativi: Art. 32 D.P.R. n.600/1973 - D. Lgs. n.159/2015
Focus: L'Agenzia delle Entrate, nella fase prodromica di un procedimento di accertamento nei confronti di una società, può trasmettere al contribuente, a mezzo pec, l'invito ad esibire tutti i documenti necessari per espletare il controllo fiscale? La Commissione Tributaria Provinciale di Padova si è pronunciata sulla questione con sentenza n. 23 del 4 febbraio 2019.
Principi generali: Il D.P.R. n.68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, ma affinché la pec possa rivestire valore di notifica sono stati necessari interventi normativi ad hoc atti a definire protocolli procedurali e specifiche tecniche. Principio fondamentale in materia è che la casella pec può essere utilizzata per eseguire comunicazioni aventi genericamente valore legale solo se sussista il consenso del titolare della casella medesima. L'art. 14, c.1, del D. Lgs. 24/09/2015 n.159 ha modificato l'art. 26 del D.P.R. n.600/1973, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata. Pertanto, in forza della norma citata, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente alla pec registrata nell'indice nazionale indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC). Tale modalità di notifica è applicabile anche a quei soggetti (non ricompresi nelle tipologie di cui innanzi) che abbiano fatto espressa richiesta in tal senso e la cui casella sia inserita nel registro INI – PEC. Con il successivo articolo 7 ter del decreto fiscale n.193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull'art. 60 del D.P.R.n. 600/1973 che disciplina le modalità di notifica al contribuente degli avvisi e degli altri atti tributari diversi da quelli esecutivi/precettivi. Infine, il D.Lgs. n.217/2017, entrato in vigore il 27/01/2018, ha esteso la notificazione a mezzo pec alle ingiunzioni ex RD 639/1910.
Il caso: La controversia sottoposta all'esame della Commissione tributaria è scaturita da un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, con il quale sono stati recuperati a tassazione alcuni costi ritenuti indebitamente dedotti dalla stessa. Quest'ultima ha impugnato il detto atto impositivo eccependo una serie di vizi sia formali che sostanziali, tra i quali l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento in quanto derivante da un procedimento amministrativo inficiato dalla violazione dell'art.2, comma 6, D.Lgs. n.82/2005. Violazione dovuta alla circostanza che l'Agenzia delle Entrate nella fase istruttoria prodromica all'avviso di accertamento ha inoltrato alla società ricorrente l'invito ad esibire la documentazione necessaria ad espletare il controllo fiscale ( art.32 D.P.R. n.600/73) tramite posta elettronica certificata in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito che in materia tributaria non vige il principio secondo il quale la prova irritualmente acquisita è inutilizzabile, sottolineando che l'elemento rilevante non consiste nella modalità con la quale le prove vengono ottenute, ma solo ed esclusivamente la loro attendibilità. La Commissione tributaria adita ha precisato che in virtù della riforma intervenuta con il D.Lgs. 217/2017, l'esclusione dell'invio tramite pec per gli atti relativi alle attività di controllo fiscale stabilita dall'art.2, comma 6, D.Lgsn.82/2005, è applicabile dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018.
Chiarito ciò, la Commissione tributaria provinciale si è soffermata, altresì, sulla natura giuridica dell'invito ex art.32 del D.P.R. n.600/73, ritenendo che esso, poiché assolve alla funzione di rendere disponibili i dati necessari per la determinazione ed il calcolo della pretesa tributaria, rientra sicuramente nelle attività ispettiva e nelle funzioni istruttorie con le quali si estrinseca e si attua il controllo fiscale per la determinazione dell'obbligazione tributaria e per l'esercizio del potere impositivo. Considerato che il vizio di illegittimità dell'invito emesso dall'Agenzia delle Entrate si riflette su tutto il procedimento amministrativo culminato nell'avviso di accertamento, il principio di nullità derivata impone di considerare nullo l'avviso di accertamento emesso sulla scorta dei documenti e delle risultanze acquisite per il tramite di un atto istruttorio giuridicamente inesistente, in quanto posto in essere in violazione dell'art.2, comma 6, D.L.n.82/2005.
La Commissione tributaria Provinciale di Padova, con la sentenza n.23 del 4/2/2019, ha accolto la richiesta della società ed ha annullato l'atto impositivo impugnato, affermando con ciò il principio innovativo secondo il quale << è nullo l'avviso di accertamento emesso all'esito di un procedimento amministrativo che ha inizio con la trasmissione a mezzo pec di un invito ad esibire documenti relativi alla posizione fiscale del contribuente, trattandosi di attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale per le quali è esclusa la suddetta modalità di notifica>>.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.