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Affidamento condiviso: regola generale anche nel caso di conflitto tra i genitori

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 Con decreto dello scorso 29 aprile 2022, la IV sezione del Tribunale di Genova, ha ribadito come, anche nel caso di forti contrasti tra i genitori, l'affidamento condiviso dei figli rimane la regola generale, al fine di garantire alla prole di mantenere un rapporto con ciascuno dei genitori,

Si è difatti statuito come "l'affidamento condiviso non è preluso dalla conflittualità tra i genitori in quanto, diversamente ragionando, avrebbe una applicazione solo residuale, mentre il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, una mamma adiva il Tribunale di Genova chiedendo che venisse regolamentato il regime di affidamento della figlia e le modalità di frequentazione con il padre, alla luce dei forti contrasti sorti con l'uomo in ordine alla gestione della bambina.

Si costituiva in giudizio il papà, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti ed evidenziando di aver trascorso sempre tantissimo tempo con la figlia, sia quando era ancora legato sentimentalmente alla sua mamma, sia quando la relazione sentimentale era terminata.

In ragione di tanto l'uomo chiedeva, in ossequio al principio della bigenitorialità, di poter trascorrere ancora molto tempo con la bambina e che, pertanto, la stessa fosse affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con previsione di tempi paritetici presso ciascun genitore.

Il Tribunale condivide la posizione del padre.

Il giudice rimarca come l'affidamento condiviso non sia preluso dalla conflittualità tra i genitori in quanto, diversamente ragionando, avrebbe una applicazione solo residuale, mentre il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi. 

Più nel dettaglio, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 54/2006, l'affidamento condiviso costituisce la regola, mentre quello esclusivo può essere disposto unicamente quando il Tribunale ritenga uno dei genitori inidoneo all'educazione della prole, ovvero in casi di disinteresse di un genitore verso i figli, ovvero nel caso in cui si sia creata una vera e propria posizione di rifiuto dei figli verso un genitore.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come non ricorresse nessuna di queste situazioni, registrandosi unicamente una conflittualità di coppia che non risultava tale da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della figlia.

Ne deriva, per quanto riguarda l'affidamento della minore, che non vi era motivo alcuno per derogare alla regola generale dell'affido condiviso.

Alla luce di tanto, il Tribunale affida la figlia in forma condivisa ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre, garantendo al contempo un regime di frequentazione della minore con il padre il più ampio possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. 

 

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