Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Accesso agli atti: si estende a tutti gli atti di gestione personale, compresi i concorsi per l'assunzione

Imagoeconomica_1401530

«Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni (compresi gli atti dei concorsi per l'assunzione, n.d.r.), in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati» (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).

Questo ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 1452 del 4 febbraio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti d causa.

Il ricorrente ha partecipato al concorso di dirigente scolastico. Questi adduce di essere risultato vincitore del concorso per dirigenti scolastici, essendosi classificato trentanovesimo nella graduatoria nazionale e undicesimo in quella regionale. Il ricorrente, inoltre, riferisce che egli non ha ottenuto tra le sedi da lui prescelte, quella di prima fascia, ottenuta da altra concorrente, classificatasi al posto n. 384 della graduatoria nazionale e n. 84 di quella regionale. Per tal verso ha presentato al MIUR istanza di accesso ai documenti concorsuali, cui non ha mai avuto risposta. Così, il ricorrente ha agito dinanzi a Tar Lazio, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., al fine di impugnare il predetto silenzio-diniego. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Il Tar, innanzitutto, richiama la disciplina applicabile al caso in esame, ossia l'art. 22 Legge n. 241/1990. Tale disposizione «definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo». Ad avviso dei Giudici amministrativi, si ha interesse all'accesso ai documenti amministrativi:

  • quando si è in presenza di una qualunque posizione soggettiva;
  • quando tra detta posizione e la documentazione richiesta sussiste un rapporto strumentale.

Non vi è interesse, invece, quando questo si configura in un generico e indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.

L'interesse in questione può riguardare anche l'accesso di tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni. In queste ipotesi, l'accesso non è precluso dalla natura degli atti di gestione del personale dipendente, ossia dal fatto che questi atti siano diventati di diritto privato a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro. E ciò in quanto essi rimangono «assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica,

  • agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783)»;
  • al principio di trasparenza.

Quest'ultimo principio è stato rafforzato dal D.Lgs. n. 33/2013, in attuazione della delega contenuta nell'art.1, comma 35, Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). La disposizione in questione stabilisce espressamente che, «la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come livello essenziale....delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, nonché alle progressioni in carriera, di cui all'art. 24, D.Lgs. 150/2009 (Attuazione della Legge, n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)"(Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13)».

In virtù di quanto sin qui detto, appare evidente che, nel caso di specie, secondo i Giudici amministrativi, «il ricorrente vanta un interesse concreto e attuale, collegato a una posizione legittimante qualificata, all'ostensione della documentazione inerente l'assegnazione della sede di cui sopra».

Ne consegue, pertanto, che il Tar ha ritenuto fondato il ricorso e, per tal verso, l'ha accolto. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Mantenimento corrisposto in misura inferiore? Ness...
Le novità del modello IVA 2020

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito