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Abusi edilizi, non sono automaticamente sanati se interviene un condono ambientale

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 Con la sentenza n. 29979 dello scorso 8 luglio, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha negato che l'intervenuto condono ambientale potesse avere riflessi su un ordine di demolizione di opere abusive realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, posto che "il predetto "condono ambientale" opera, a date condizioni sostanziali e procedurali, solo in rapporto ad interventi "minori" (sostanzialmente riconducibili alle tipologie della manutenzione), sicché esso non potrà mai assumere, neppure in astratto, riflessi su interventi tipologici edilizi di maggiore spessore e di carattere penale".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dall'emanazione di un ordine di demolizione disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di una donna per la realizzazione di un immobile abusivo, costruito in assenza dei necessari titoli abilitativi.

Il giudice dell'esecuzione presso la sezione distaccata di Ischia revocava il summenzionato ordine, ritenendo che – essendo intervenuto il condono ambientale di cui alla legge n. 308 del 15.12.2004 – non trovasse applicazione l'ordine di demolizione delle opere abusive ex art. 31 comma 9 del DPR 380/01, divenuto appunto incompatibile a fronte del rilasciato provvedimento di condono e della sopravvenuta autorizzazione paesaggistica..

Avverso l'ordinanza, il PM del tribunale di Napoli proponeva ricorso per cassazione, eccependo l'insussistenza di tutte le condizioni che avrebbero, anche in astratto, impedito la demolizione dell'immobile per l'intervenuta parziale autorizzazione paesaggistica: in particolare, secondo il PM, non vi è un necessario coordinamento tra la disciplina edilizia e paesaggistica e, ad ogni modo, l'autorizzazione paesaggistica intervenuta non riguardava l'intero immobile.

La Cassazione condivide le censure formulate.

In punto di diritto gli Ermellini evidenziano le profonde diversità esistenti tra la disciplina dettata in materia di interventi di tipo edilizio e quelli di tipo paesaggistico: emanati due differenti testi normativi (rispettivamente corrispondenti al DPR 380/01 e al D.lgs. 42/2004), il legislatore ha voluto tutelare due differenti beni giuridici (i reati edilizi tutelano il territorio mediante la realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo abilitativo e delle previsioni urbanistiche; gli illeciti paesaggistici tutelano il paesaggio e l'amoniosa articolazione e sviluppo dell'ambiente).

In virtù di tale ontologica diversità, muta anche la disciplina della sanatoria.

Ed, invero, con specifico riferimento alla sanatoria in materia edilizia e urbanistica rileva, con riguardo alle fattispecie di reato, la disposizione di cui all'art. 36 del DPR 380/01, ai sensi della quale il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lgs. 42/2004 che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata.

La sanatoria in materia paesaggistica è disciplinata dall'art. 181 del d.lgs. 42/2004, ai sensi del quale il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica non determina l'estinzione del reato paesaggistico (atteso il generale divieto di rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma dodicesimo), ma ha solo l'effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Rappresentano eccezioni al principio della non sanabilità dell'illecito paesaggistico (con conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale) i casi in cui, limitatamente ad alcuni interventi minori, intervenga una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica; altra eccezione in via ordinaria è data dalla previsione di cui all'art. 181 comma 1 quinquies del D.lgs. 42/2004, ai sensi del quale la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato.

Da tale diversità di disciplina gli Ermellini deducono che non è dato rinvenire un'automatica e necessaria correlazione - e quindi una reciproca influenza - tra le vicende giuridiche che possono interessare un medesimo intervento abusivo e che operino nei distinti settori della tutela paesaggistica o della disciplina edilizia ed urbanistica, essendo dette discipline del tutto autonome.

Difatti, l'eventuale venir meno dell'obbligo di ripristinare lo status quo ante dei luoghi in ragione della sopravvenuta operatività del condono ambientale (art. 181 d.lgs. 42/2004) non implica, in via automatica, anche una situazione di incompatibilità con il distinto ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art. 31 comma 9 del DPR 380/01, siccome correlato ad una differente tutela di beni giuridici diversi da quelli cui inerisce la predetta disciplina di tipo paesaggistico.

Gli Ermellini evidenziano come, posto che il "condono ambientale" opera solo in rapporto ad interventi "minori" (sostanzialmente riconducibili alle tipologie della manutenzione), esso non potrà mai assumere, neppure in astratto, riflessi su interventi tipologici edilizi di maggiore spessore e di carattere penale: proprio il ridotto rilievo degli interventi oggetto del condono paesaggistico, non richiedenti, sul piano edilizio, il rilascio del permesso di costruire o di titoli abilitativi equipollenti, porta ad escludere la possibilità che il suo rilascio possa far sorgere problematiche in termini di incidenza su situazioni giuridiche correlate ad abusi di rilievo penale richiedenti il permesso di costruire, commessi nel settore edilizio ed urbanistico.

In conclusione la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. 

 

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