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 Con sentenza n.00078/2022 (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con riferimento alla domanda di annullamento dell'esito di valutazione dell'esame di maturità, ha affermato che "il difetto di verbalizzazione (...) non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell'organo è ben distinta dalla sua proiezione formale, confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione".

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo.

I fatti di causa

La ricorrente, studentessa della V classe di Liceo, ha chiesto:

  1. l'annullamento della scheda di valutazione, riportante il risultato finale dalla stessa conseguito all'esito dell'esame di maturità ed il punteggio relativo alla prova d'esame;
  2. nonché il "riesercizio del giudizio valutativo", ritenendo di poter ottenere l'attribuzione di un punteggio integrativo di 5 punti.

A sostegno delle sue ragioni la ricorrente ha addotto due motivi.

    In primo luogo a parere della ricorrente l'atto è carente di motivazione, in quanto la verbalizzazione sullo svolgimento della prova di esame orale, sostenuto dalla stessa, sarebbe priva di elementi valutativi e di supporto motivazionale. E questo sarebbe dimostrato dal raffronto tra la votazione attribuita in sede d'esame e la media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre e nell'ultimo quadrimestre.

    In secondo luogo la valutazione sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell'art.18 co.6 dell'ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 (secondo il quale l'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato deve essere contestuale alla data del colloquio stesso). E ciò in considerazione della circostanza che la data riportata sulla scheda di verbalizzazione dell'esame sarebbe successiva di tre giorni rispetto alla data di svolgimento dell'esame, con la conseguente illegittimità della valutazione della prova.  

Criteri di riparto della giurisdizione tra G.A e G.O.

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