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Notifica non andata a buon fine. Applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione

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Con sentenza n.13394/2022 del 28.04.2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermando l'applicabilità del principio della scissione degli effetti della notificazione nel caso in cui la notifica dell'atto processuale non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili alla parte notificante (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente, intendeva partecipare ad una selezione pubblica per titoli indetta dall'Università per la quale il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era l'8 settembre 2011.

A tal fine la ricorrente ha spedito la domanda di partecipazione il 6 settembre avvalendosi del servizio postale a mezzo raccomandata con consegna garantita entro il giorno successivo a quello di spedizione. Tuttavia poiché il ritiro della corrispondenza da parte dell'Università è avvenuta solo il 9 settembre, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura selettiva.

L'esclusa ha, pertanto, adito il Giudice di Pace chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento l'Università, la quale ha proposto appello dinanzi al Tribunale.

L'attrice ha eccepito la tardività dell'appello sulla circostanza che l'Avvocatura Distrettuale ha tentato una prima notifica dell'appello non andata a buon, in quanto, facendo affidamento sulla correttezza dei dati indicati nella sentenza del Giudice di Pace, ha notificato presso uno studio domiciliatario inesistente, dal momento che nel frangente era avvenuto il trasferimento dello studio del domiciliatario dell'attrice. 

 Successivamente, e precisamente all'udienza svoltasi a distanza di circa un anno dal primo tentativo, è stata chiesta l'autorizzazione a rinnovare la notifica.

Il Tribunale ha concesso l'autorizzazione a rinnovare la notifica e, ritenendo fondato il difetto di giurisdizione addotto dall'Università convenuta, ha dichiarato che la domanda di risarcimento andava proposta dinanzi al giudice amministrativo, sia in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere dall'attrice è un interesse legittimo di natura pretensiva sia perché l'attrice ha posto a fondamento della sua pretesa l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. in relazione ad un atto di natura autoritativa.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando:

  • la violazione degli artt.325 e 327 c.p.c. per effetto della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Università;
  • la violazione degli artt.7, 30 e 133 del D. Lgs. n.104/2010, in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio non è un interesse legittimo di tipo pretensivo, bensì il diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto, cagionato da una condotta materiale della Pubblica Amministrazione, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere.

La decisione della Corte di Cassazione

Quanto al mancato perfezionamento della notifica, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio orientamento relativo al principio della scissione degli effetti della notificazione, affermando che «Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (S.U. n.17352/2009).  

 Le Sezioni Unite hanno poi sviluppato ed applicato il principio di scissione degli effetti della notificazione anche all'ipotesi di notifica senza esito. In particolare hanno affermato che: «La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova» (S.U. n.14594/2016). Da ciò discende la duplice necessità 1) che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, e 2) che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli effetti della notificazione, portata a compimento ad un anno di distanza dalla prima non andata a buon fine, non potessero retroagire alla data della prima richiesta, in quanto anche a voler ritenere incolpevole l'errore commesso dal notificante, la ripresa del procedimento notificatorio non è avvenuta tempestivamente, dal momento che l'Università non si è attivata autonomamente, ma ha atteso l'udienza che si è celebrata a distanza di circa un anno dal primo tentativo di notifica, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione; autorizzazione che non poteva essere concessa dal Tribunale.

Così argomentando le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il primo motivo di ricorso in quanto fondato, con assorbimento del secondo motivo ed hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

 

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