Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con la sentenza n. 9161 dello scorso 5 marzo, la VI sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva differito la definizione dell'udienza preliminare per poter procedere con la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, ha ritenuto che la sospensione dell'udienza preliminare, per quando illegittimamente disposta, non avesse determinato una stasi del procedimento tale da ritenere che si fosse al cospetto di un'ipotesi di abnormità.
La Cassazione ha, difatti ribadito che "il giudice dell'udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell'elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l'illegittima sospensione dell'udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un'ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell'udienza preliminare".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un giudice dell'udienza preliminare disponeva la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e, contestualmente, differiva la definizione dell'udienza preliminare.
Contro l'ordinanza, ricorreva in Cassazione il PM, censurando la decisione per abnormità, ritenendo che la trascrizione non era in alcun modo propedeutica rispetto allo svolgimento dell'udienza preliminare, né condizionava il diritto degli imputati a valutare l'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.
Secondo il ricorrente – posto che ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare non era indispensabile la trascrizione delle intercettazioni, essendo la prova costituita dalle registrazioni, cui le parti avevano pieno diritto di accedere e di estrarre copia – l'ordinanza impugnata integrava un atto abnorme, avendo determinato una indebita stasi del procedimento, peraltro in un giudizio avente ad oggetto reati soggetti a rischio di prescrizione e rientranti tra quelli che, ai sensi dell'art. 132 bis, disp.att., cod. proc. pen. impongono la trattazione prioritaria.
La Cassazione condivide parzialmente le doglianze sollevate.
Gli Ermellini ricordano che, per consolidata giurisprudenza, la prova è costituita dalle registrazioni, mentre la trascrizione costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, sicché non vi sono preclusioni temporali con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali, né l'imputato può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale prosegua nelle more del deposito della relazione.
La trascrizione delle intercettazioni non condiziona lo svolgimento dell'udienza preliminare; l'art. 268, comma 7, c.p.p., inoltre, consente espressamente lo svolgimento dell'attività peritale di trascrizione all'esito della definizione dell'udienza preliminare, così ribadendo la non necessità di procedere alla trascrizione delle intercettazioni nel corso dell'udienza preliminare.
Ne deriva che la decisione del giudice dell'udienza preliminare di differirne la definizione all'esito del deposito della perizia trascritta non trova giustificazione alcuna nell'esigenze difensive poste a fondamento della richiesta, posto che le parti, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, delle registrazioni e dei verbali riassuntivi, sono già pienamente in condizione di esercitare consapevolmente le loro scelte difensive, anche mediante la richiesta di riti alternativi.
In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il provvedimento impugnato è errato nella misura in cui si è ritenuto che la definizione dell'udienza preliminare fosse subordinata alla trascrizione peritale delle intercettazioni poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.
Ciononostante, la sentenza in commento non considera l'atto abnorme.
Dopo aver ricordato che l'atto processuale è abnorme se adottato in carenza del relativo potere, ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale e che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, la Cassazione rileva che, nel caso di specie, l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuna delle due ipotesi di abnormità individuate dalla giurisprudenza
L'atto, in particolare, non è abnorme sotto il profilo strutturale, dato che l'ammissione della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni è un atto espressione di un potere sicuramente riconosciuto anche al giudice dell'udienza preliminare; l'atto non è neanche abnorme sotto il profilo funzionale, posto che la scelta di soprassedere alla definizione dell'udienza preliminare in attesa del deposito delle trascrizioni non determina una stasi del processo, avente quei requisiti di irreversibilità tali da non consentirne la prosecuzione, idonea a dar luogo all'abnormità dell'atto, bensì comporta unicamente un ritardo nella definizione dell'udienza preliminare che, a ben vedere, è il pregiudizio in concreto lamentato dal ricorrente.
In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.