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L’avvocato britannico stabilito in Italia: cosa è cambiato dopo la Brexit

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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n. 163 del 22 aprile 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha analizzato le conseguenze che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) comporta per gli avvocati stabiliti provenienti dal Regno Unito, ai quali non è più applicabile la direttiva 98/5/CE, che consente agli avvocati europei stabiliti in uno degli Stati membri di avvalersi della procedura di integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale.

I fatti del procedimento

La sentenza trae origine da un ricorso presentato da un cittadino britannico avverso la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva rigettato la sua domanda di dispensa dalla prova attitudinale e di contestuale integrazione nell'Albo degli Avvocati, in quanto presentata dopo la fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso, il 31 dicembre 2020.

Il COA aveva rigettato l'istanza ritenendo che, alla luce dell'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'integrazione potesse essere disposta soltanto nei confronti di coloro che avessero maturato i prescritti requisiti e presentato la relativa istanza entro la fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso, e dunque entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso esaminato, invece, la domanda di dispensa era stata presentata il 19 dicembre 2022, quindi oltre la scadenza del periodo di transizione.

Il professionista britannico ha, pertanto, proposto ricorso chiedendo l'annullamento della decisione e in via subordinata, sollevare questione di interpretazione ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia Europea degli artt. 27 e 28 l'Accordo di Recesso. 

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha affermato che, dopo la fine del periodo transitorio, gli avvocati britannici stabiliti in Italia e iscritti nella relativa sezione speciale devono essere considerati, ai fini della disciplina in esame, alla stregua di cittadini di Stati terzi.

Con la Brexit è, infatti, venuto meno, per tali professionisti, il presupposto per l'esercizio del diritto di stabilimento previsto dalla direttiva 98/5/CE, riservato ai cittadini dell'Unione europea. Di conseguenza, essi non possono più avvalersi della procedura di integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale prevista dalla direttiva.

Al riguardo, il Consiglio ha fatto chiarezza sulle procedure applicabili ai cittadini stranieri che intendano esercitare la professione forense in Italia, distinguendo tra:

- la procedura per il riconoscimento del diritto di stabilimento e l'iscrizione nella sezione speciale, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001;

- la procedura per l'integrazione dell'avvocato stabilito nell'Albo ordinario, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001.

Come ha evidenziato il Consiglio, si tratta di due procedure distinte, diversamente disciplinate dalla normativa nazionale e dall'Accordo di recesso. Ne consegue che il perfezionamento della prima procedura non implica automaticamente il diritto al completamento della seconda, che, secondo la ricostruzione adottata dal Consiglio, presuppone la qualità di cittadino dell'Unione europea in capo all'istante.

Alla luce di quanto richiamato dal Consiglio nella sentenza, possono essere individuate diverse situazioni, a seconda del momento in cui sono intervenuti il riconoscimento delle qualifiche professionali o la presentazione della relativa domanda:

1. Requisiti e riconoscimento anteriori alla fine del periodo transitorio. Qualora l'avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, egli ha maturato il diritto all'integrazione ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali, ovvero la presentazione della relativa domanda, sia avvenuto prima della fine del periodo transitorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (2019/C 384 I/01), come chiarito anche dal CNF nel Parere n. 29/2022.

 2. Domanda di dispensa presentata entro il 31 dicembre 2020. Qualora la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo transitorio, e quindi entro il 31 dicembre 2020, l'integrazione può essere disposta, secondo quanto affermato dal CNF nella sentenza n. 191 del 3 ottobre 2023.

3. Domanda presentata dopo la fine del periodo transitorio. Per le domande presentate dopo la fine del periodo transitorio stabilito dall'Accordo di recesso, le qualifiche del Regno Unito possedute da cittadini britannici che rientrano nel relativo ambito di applicazione sono considerate qualifiche di Paesi terzi possedute da cittadini di Paesi terzi. Il diritto dell'Unione europea non trova applicazione. In tal caso, il riconoscimento delle qualifiche professionali segue le norme e le procedure nazionali, tenendo conto, ove applicabili, delle disposizioni del TCA in materia di regolamentazione interna e riconoscimento delle qualifiche professionali.

Conseguenze per gli avvocati stabiliti provenienti dal Regno Unito

Secondo la ricostruzione adottata dal CNF, a partire dal primo gennaio 2021 gli avvocati stabiliti provenienti dal Regno Unito che, alla data del 31.12.2020, non abbiano maturato i requisiti per l'integrazione nell'Albo degli Avvocati, dovranno essere cancellati dagli albi qualora la loro iscrizione sia avvenuta ai sensi della direttiva 98/5, non sussistendo più il presupposto per l'esercizio del diritto di stabilimento, riservato come noto ai cittadini dell'U.E.

Resta tuttavia ferma la possibilità, per gli avvocati provenienti dal Regno Unito, di iscriversi in un Albo italiano secondo una delle modalità previste per gli avvocati provenienti da Stati terzi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 247/2012.

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale è stato precisato che il Consiglio non può essere qualificato come giudice di ultima istanza ex art. 267, comma 3 TFUE ma, piuttosto, come organo giurisdizionale di cui al secondo comma, nei confronti del quale non sussiste alcun obbligo di rinvio pregiudiziale.

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso, dichiarando, altresì, inammissibile l'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia Europea.

 

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