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Fonte: Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/sospeso-lavvocato-che-oltraggi-larma/
È passibile di sospensione l'avvocato che rivolga espressioni offensive e provocatorie alle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni e al cospetto di una pluralità di presenti, trattandosi di una condotta idonea a ledere gravemente l'immagine dell'Avvocatura. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 107 del 31 marzo 2026.
Vediamo come si sono svolti i fatti.
I fatti del procedimentoUn avvocato è stato sottoposto a procedimento penale e, successivamente, a procedimento disciplinare per aver tenuto una condotta gravemente molesta e offensiva, concretizzatasi nell'aver, in stato di ebbrezza:
Il CDD ha, quindi, irrogato all'avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi, considerando la gravità dei comportamenti, l'assenza di manifestazioni di ravvedimento da parte dell'avvocato e la presenza di numerosi precedenti disciplinari.
Avverso la decisione del CDD, l'avvocato ha proposto tempestiva impugnazione, chiedendo al CNF di dichiarare l'insussistenza dei profili di responsabilità disciplinare a suo carico o, in subordine, di applicare una sanzione disciplinare più mite.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio ha accolto solo parzialmente il ricorso, evidenziando che non è stata sufficientemente provata la parte dell'accusa relativa alle molestie poste in essere dall'avvocato nei confronti della barista e degli avventori prima dell'arrivo dei Carabinieri.
Sul punto, il Consiglio ha ricordato il principio secondo il quale, in caso di insufficienza della prova nel procedimento disciplinare, deve prevalere il favor per l'incolpato.
Diversamente, il Consiglio ha ritenuto pienamente provate le condotte tenute dall'avvocato nei confronti dei Carabinieri, ai quali ha rivolto espressioni offensive ed epiteti scurrili.
Al riguardo, il Consiglio ha sottolineato la gravità della condotta, ritenendo che le suddette offese configurassero in modo incontrovertibile la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro previsti dall'art. 9 CDF.
Infatti, sebbene sia stata posta in essere al di fuori dell'esercizio della professione, la condotta dall'incolpato si pone in contrasto con l'immagine che un avvocato è tenuto a mantenere sia nella vita privata sia nell'esercizio della professione, risultando idonea a compromettere l'onore, il prestigio e le funzioni dell'intero ordine professionale.
Quanto alla sanzione, il Consiglio ha ritenuto che il riprovevole comportamento tenuto dall'avvocato fosse sufficiente a giustificare la sospensione di due mesi, in considerazione delle seguenti circostanze:
Peraltro, il Consiglio ha condiviso la determinazione della sanzione aggravata adottata dal CDD, in considerazione dei precedenti disciplinari, tra i quali una precedente sospensione di due mesi, relativa a fatti risalenti nel tempo, nonché altri due precedenti disciplinari, entrambi conclusisi con la censura.
Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto solo parzialmente il ricorso, escludendo la responsabilità disciplinare dell'avvocato limitatamente alla condotta relativa alle molestie nei confronti della barista e degli avventori, non sufficientemente provata.
Diversamente, il CNF ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare dell'avvocato per le gravi offese e le provocazioni rivolte ai Carabinieri, confermando, anche alla luce dei precedenti disciplinari, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi.
OsservazioniLa sentenza evidenzia come anche una condotta posta in essere al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale possa assumere rilevanza disciplinare quando, per la sua gravità, risulti incompatibile con la dignità e il decoro richiesti dalla funzione che l'Avvocatura svolge nella giurisdizione.
Tale funzione comporta, infatti, doveri ulteriori rispetto a quelli propri del comune cittadino, a salvaguardia non solo della reputazione del singolo avvocato, ma anche, più in generale, dell'immagine e del prestigio dell'Avvocatura (ndr).
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.