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Vendite piramidali e catene di Sant'Antonio: sono legittime?

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Inquadramento normativo: Direttiva comunitaria n. 2005/29/CE dell'11/05/2005, Legge n. 173 del 17/08/2005; D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005; Art. 1439 c.c.

Vendita piramidale: La vendita piramidale è un tipo di vendita che si realizza attraverso la promozione o la realizzazione di un'attività commerciale finalizzata ad incentivare economicamente i componenti della struttura medesima. In buona sostanza tale organizzazione si fonda sul reclutamento di nuovi soggetti, piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti della struttura.

Catene di Sant'Antonio: Le catene di Sant'Antonio consistono in strutture di vendita che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Vendita piramidale e catene di Sant'Antonio, pratiche leali? Questo tipo di sistema di promozione a carattere piramidale costituisce una pratica commerciale sleale in tutte le circostanze in cui si richiede al consumatore un contributo finanziario, a prescindere dal suo importo, in cambio della possibilità da parte di quest'ultimo di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti (Corte giustizia Unione Europea Sez. II, Sent., 03-04-2014, n. 515/12 ). Tali pratiche, infatti, nel nostro ordinamento, sono vietate e salvo che esse non costituiscano più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita piramidale anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.   

Quando si può parlare di struttura di vendita piramidale o di catene di Sant'Antonio? Questo tipo di organizzazione sussiste quando:

  • il soggetto reclutato è obbligato ad acquistare, direttamente dall'impresa organizzatrice o da altro componente della struttura, una quantità di prodotti ad un prezzo non inferiore al 90% del costo originario, senza possibilità di restituzione o refusione del corrispettivo versato in caso di mancata vendita;
  • il soggetto reclutato è obbligato, nel momento in cui entra nell'organizzazione, a corrispondere, all'impresa organizzatrice o ad altro componente della struttura denaro, titoli di credito o altri valori mobiliari. Tale versamento è dovuto a condizione della permanenza nella struttura e in assenza di una controprestazione;
  • il soggetto reclutato è obbligato ad acquistare, direttamente dall'impresa organizzatrice o da altro componente della struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

Come tutelarsi sotto il profilo civile? La vendita piramidale è un tipo di vendita che si risolve in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte tanto da viziarne il consenso (Cass., 31 marzo 2011, n. 7468; Cass., 26 maggio 2008, n. 13566, richiamate da Cass. , n. 18930/2016)201. In tali casi, pertanto, il contratto concluso sarà:

  • nullo quando i raggiri, attuati dal soggetto che ne ha tratto vantaggio, sono tali da aver indotto il consumatore a stipulare un contratto, che altrimenti non avrebbe mai stipulato;
  •  annullabile quando i raggiri i) sono attuati da un terzo; ii) sono noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Differenza tra vendita piramidale e vendita diretta a domicilio: La vendita piramidale si differenzia dalla vendita diretta a domicilio in quanto quest'ultima consiste in un'offerta di beni e servizi effettuata tramite la raccolta di ordini di acquisto nel domicilio del consumatore o in locali ove il consumatore stesso si trova temporaneamente per motivi personali, di lavoro, di studio o di svago. In tali casi, se la vendita non si realizza mediante promozione piramidale o catene di Sant'Antonio, si configura in una pratica commerciale leale. Con l'ovvia conseguenza che ad essa troverà applicazione la disciplina relativa ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. In buona sostanza, il consumatore, in questi casi:

  • dovrà ricevere in maniera comprensiva tutte le informazioni necessarie relative i) alle caratteristiche principali dei beni o servizi; ii) all'identità e ai recapiti del professionista; iii) al prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte e alle modalità di corresponsione; iv) all'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; v) alla facoltà di recedere dal contratto; vi) alle modalità e ai tempi di esercizio del diritto di recesso;
  • potrà recedere dal contratto di vendita entro quattordici giorni.


 

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