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Teams e malfunzionamento. Cosa può fare l’avvocato?

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 Le udienze da remoto se da un lato hanno semplificato la vita di molti avvocati, dall'altra sono soggette a rischi ed imprevisti legati a problematiche di vario genere.

Di recente sul punto è intervenuta la Cassazione con ordinanza n. 29919/2022.

Il fatto che ha originato l'intervento ha inizio con una pronuncia del Tribunale dei Minori che aveva disposto il rientro di una minore nel luogo da cui sarebbe stata sottratta contro la volontà del padre, il quale aveva richiesto l'intervento delle Autorità competenti e l'attivazione della procedura per il rimpatrio.

Contro il decreto del Tribunale ricorre la madre denunciando tra le altre motivazioni, la nullità della sentenza o del procedimento, art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di appello mancato di attivare la piattaforma Teams e aver considerato ininfluente tale collegamento TEAMS, in violazione del principio del contraddittorio fra le parti.

La Cassazione interviene decidendo su questo terzo punto di cui al ricorso, per ragioni di priorità logico giuridica, in quanto relativo ad una possibile lesione del principio costituzionale del giusto processo.

Il difensore di parte ricorrente afferma infatti di aver tentato di collegarsi al link della piattaforma team, trasmessa dall'Ufficio giudiziario e, non essendovi riuscito, di aver cercato di segnalare il problema alla cancelleria senza successo ed ancora di avere inviato, dopo circa un'ora dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza, una pec alla cancelleria ove rivolgendosi al Magistrato, comunicava di essere in attesa di partecipare all'udienza nonostante il tentato collegamento al link richiamato. 

 La Cancelleria aveva però comunicato che il procedimento era già stato discusso.

L'avvocato chiede pertanto di potere ricevere copia del verbale e di essere autorizzato a depositare note conclusive nel termine che sarebbe stato indicato, richiesta però rimasta inevasa.

La Corte, rileva che, l'invio della pec alla cancelleria del giudice, era avvenuto a breve distanza (appena un'ora) dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza, quindi nell'arco di tempo, verosimilmente necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell'inconveniente.

Non appare inoltre condivisibile l'affermazione riportata nel decreto secondo cui ogni circostanza rappresentata nell'udienza dalla parte, sarebbe stata già oggetto di ricorso introduttivo e avversata dalla resistente con memoria difensiva.

Difatti, scopo dell'udienza di discussione è consentire a ciascuna parte di rappresentare i fatti delicati di cui si controverteva e di sviluppare ed integrare, nella dialettica processuale, le ragioni poste dalle parti a fondamento dei rispettivi atti difensivi.

Pertanto si era verificata una lesione del diritto di difesa ed il mancato rispetto del principio del contraddittorio.

 La Cassazione accoglie quindi il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale per i Minorenni di L' Aquila in diversa composizione in applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall'ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell'udienza a distanza ha l'onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza".

Come evidenziato dalla Cassazione, "l'udienza era stata fissata per la discussione e quindi costituiva per la parte l'unica possibilità di sottoporre le proprie, come le altrui dichiarazioni, alla dialettica del contraddittorio. 

 

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