Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Causalità della colpa e individuazione delle regole cautelari

Schermata-2022-10-18-alle-11.49.47

La posizione di garanzia viene identificata nella titolarità di un dovere – di protezione, di controllo – che si concreta nell'obbligo di impedire un evento. La formula "obbligo di impedire l'evento" si rinviene nell'art. 40 comma II c.p. e fonda il presupposto per la responsabilità penale in relazione ai reati omissivi impropri.

Tuttavia, la responsabilità colposa per reati omissivi impropri presuppone non solo la titolarità di una posizione di garanzia, ma anche la violazione di una o più regole cautelari che a quella si coordinano.

La giurisprudenza di legittimità, invero, ha affermato che la mera titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, "un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante". Il principio di colpevolezza, infatti, impone la verifica in concreto sia della violazione da parte del garante di una regola cautelare, sia la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che quella regola cautelare mirava a prevenire, nonché la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

Il dovere di diligenza deve fondarsi su norme giuridiche di fonte legale, viceversa le regole cautelari non sono necessariamente positivizzate trovando origine la loro validità ed efficacia nell'effettiva attitudine preventiva.

Il titolare di una posizione di garanzia non assume un obbligo di risultato ma di mezzi: è possibile quindi che l'evento si sia verificato nonostante l'esercizio del potere secondo le modalità prescritte dal sapere cautelare del tempo.

La posizione di garanzia non è da sola sufficiente a definire quale comportamento si sarebbe dovuto porre in essere ma l'indagine deve essere estesa alle pertinenti regole comportamentali che si impongono nel caso concreto per la loro riconosciuta efficacia cautelare. 

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che "la focalizzazione sul concetto di posizione non deve far perdere di vista che in realtà l'orizzonte della responsabilità colposa va oltre le condotte omissive". Si è sviluppato il principio secondo il quale l'interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma II c.p., si determina quando interviene un fattore che innesca un rischio diverso da quello affidato alla gestione del soggetto la cui condotta colposa viene ipotizzata causalmente efficiente. Interrompe allora il nesso causale la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi fuori dall'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. La sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante e richiama alla necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo. 

L'accertamento impone, di individuare quale sia la classe di eventi che la regola vuole scongiurare. La regola cautelare racchiude in sé sia un giudizio di prevedibilità, che considera la correlazione tra la situazione e il rischio; sia un giudizio di evitabilità, che considera la correlazione tra il rischio e la misura. In secondo luogo, occorre verificare che proprio l'evento verificatosi rientri nella classe di eventi che la regola cautelare intende scongiurare. La giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che in tema di reato colposo, per norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro vanno intese non soltanto quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali che tendono a garantire la sicurezza del lavoro. 

Anche in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p. si è osservato che per la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, non occorre la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c..

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Teams e malfunzionamento. Cosa può fare l’avvocato...
L’atto pubblico notarile stipulato a seguito di ac...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito