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Separazione e divorzio: inadempimenti

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 L'articolo 473-bis.38 c.p.c. "Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento", stabilisce che per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale la competenza spetta al giudice del procedimento in corso.

Se non pende un procedimento è competente in composizione monocratica il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'art. 473 bis.11, primo comma, vale a dire quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Entro i successivi quindici giorni, il giudice, anche d'ufficio, senza ritardo emette i provvedimenti urgenti e necessari nell'interesse dei minori e rimette gli atti al giudice del merito.

I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti.

Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti nei quindici giorni successivi e all'udienza provvede con ordinanza, avverso la quale è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473-bis.12 c.p.c.

Cosa accade in caso di inadempimento ai provvedimenti personali e di natura economica?

L'art. 473-bis.39 sancisce che "in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) individuare ai sensi dell'art. 614-bis la somma di denaro dovuta dal­l'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

 Si è discusso sulla natura del provvedimento di condanna, se si tratti di una misura a portata risarcitoria.

In realtà trattasi di una misura con funzione sanzionatoria e non riparatoria, essendo diretta semplicemente a sanzionare l'inadempimento alla decisione giudiziaria, rappresentando una forma di pressione nei confronti del debitore necessaria ad assicurare il pieno e completo rispetto degli obblighi accertati in sede giudiziale.

Tale natura e' confermata anche dal testo dell'art. 614-bis, comma 4° c.p.c., che considera, per quantificare il danno anche altri profili estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione dovuta, il vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, il danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile.

Ovviamente, la sanzione incide in modo radicalmente differente a seconda delle capacità economiche del debitore, essendo condizionata fortemente dal rapporto fra la persona e il patrimonio.

Ove la misura non sia stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato è determinata dal giudice dell'esecuzione su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto.

 

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