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Opposizione a sanzione amministrativa, parcheggio e divieto di sosta: tra normativa, motivi, termini e casistica

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Inquadramento normativo: D.Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 495/1992; Legge n. 488/1999; Legge n. 689/1981

Parcheggio e segnaletica verticale: Il parcheggio è un'area della strada destinata alla sosta dei veicoli. La sosta può essere a tempo indeterminato (ossia senza limiti di orari) o determinato (ossia limitatamente a determinate fasce orarie) Solitamente tale area è individuata da un apposito segnale stradale che se non accompagnato da pannelli integrativi, sta ad indicare che la sosta dei veicoli è a tempo indeterminato e gratuita. Se, invece, è accompagnato da tali pannelli, la sosta è soggetta a limitazioni. Ad esempio, se la sosta è a pagamento o limitata a determinati orari e veicoli, sui pannelli integrativi sono riportati i costi, le fasce orarie in cui è possibile parcheggiare, il tipo di veicolo al quale è consentita la sosta (ad esempio bus, taxi e veicoli per disabili).

Segnaletica orizzontale: La segnaletica verticale di parcheggio è accompagnata dalla segnaletica orizzontale, ossia da strisce, tracciate sull'asfalto, che delimitano la zona in cui parcheggiare (tecnicamente queste zone sono definite stalli). La segnaletica orizzontale è obbligatoria:

  • quando gli stalli sono disposti a spina di pesce, ossia rispetto alla strada sono inclinati di 45°;
  • quando gli stalli sono disposti a pettine, ossia rispetto alla strada sono inclinati di 90°

I segnali orizzontali, invece, non sono obbligatori quando gli stalli sono disposti parallelamente rispetto alla strada.

Colori strisce di parcheggio: Le strisce di parcheggio che delimitano gli stalli possono essere di diverso colore: bianco, azzurro, e giallo. Le strisce bianche segnalano uno stallo di parcheggio gratuito e senza limitazioni; quelle azzurre indicano stalli di sosta a pagamento e quelle gialle indicano stalli di sosta riservati a determinate categorie di veicoli o stalli dove vige il divieto di sosta.

Divieto di sosta: L'area in cui è vietata la sosta o il parcheggio è segnalata dal divieto di sosta. Sul lato della strada su cui è posizionato il segnale divieto di sosta, è precluso parcheggiare. Se non ripetuto, dopo il primo incrocio, il divieto di sosta non è più operativo. Tale segnale deve essere visibile.

Passo carrabile: Il passo carrabile è funzionale a rendere l'area idonea allo stazionamento per immettersi in un area o in una strada ad uso pubblico: una volta richiesto e concesso, comporta inderogabilmente il divieto di sosta che è operativo anche nei confronti dei titolari dello stesso (Tribunale Genova, sentenza del 19 ottobre 2012). 

Divieto di fermata: Il divieto di fermata è un segnale stradale che si differenzia da quello di sosta sia per la grafica che per il contenuto, in quanto esso sta ad indicare che non è possibile, sul lato della strada dove è posto, né sostare per parcheggiare né fermarsi temporaneamente.

Motivi di contestazione di una sanzione amministrativa per divieto di sosta e fermata: Il verbale d'accertamento per divieto di sosta e fermata può essere contestato quando:

  • è stata omessa l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'infrazione: Casistica: L'art. 201 Codice della Strada prevede che il verbale deve contenere "gli estremi precisi e dettagliati" della violazione e l'art. 383 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada impone di indicare "la località" in cui la violazione è stata commessa. Tali indicazioni sono prescritte per consentire al trasgressore il diritto al contraddittorio e quello di difesa garantendogli la possibilità di verificare che nel luogo è stata commessa la violazione e che il divieto fosse sussistente e segnalato al momento dell'accertamento. Con l'ovvia conseguenza che ove manchino tali indicazioni, il verbale sarà invalido (Tribunale Bari sentenza 9 settembre 2014). In relazione ad infrazione al codice stradale, il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato (vedi Cass. nn. 5635/1990, 163/1973, Cass. civ., n. 21058/2006);
  • è stata indicata una targa di veicolo errata;
  •  nel luogo in cui è stato accertato il divieto di sosta e di fermata, manca il segnale di divieto oppure nel caso di sosta vietata in particolari giorni e fasce orarie, manca o è errata l'indicazione dei giorni e delle ore in cui non è possibile parcheggiare;
  • il segnale di divieto di sosta e di fermata non è assolutamente visibile: Casistica: Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica (Cass. civ., n. 2417/2018);
  • è stata omessa l'indicazione del tipo di infrazione commessa;
  • è stata omessa l'indicazione dei motivi della mancata contestazione: Casistica: La violazione al divieto di sosta non contestata immediatamente implica l'assenza del conducente o del proprietario e, conseguentemente, rientra fra i casi di impossibilità della contestazione immediata, in cui è prevista l'assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Ne consegue la legittimità della contestazione differita (Cass. n.3029/2007);
  • l'infrazione è sta commessa nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (Giudice di pace Taranto, sentenza del 15 febbraio 2012);
  • il verbale di accertamento è stato notificato oltre i termini di 90 giorni, se il trasgressore risiede in Italia, e oltre i termini di 150 giorni, se il trasgressore risiede all'estero.

Termini per l'opposizione: Il ricorso va presentato o dinanzi al Giudice di pace o dinanzi al Prefetto. Nel primo caso il termine per presentare il ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del verbale, nel secondo il termine è di 60 giorni.

Ausiliari del traffico: Gli ausiliari del traffico non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, ma sono soggetti che svolgono le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione (Cass. pen., n. 26222/2013). 

 

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