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Nulla osta dell’ O.S. di appartenenza per il trasferimento del dirigente sindacale anche se indagato.

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E' quanto in sintesi dichiarato dalla Cassazione il 30 giugno scorso con l'ordinanza n. 20827.

La decisione a conclusione dell'iter procedimentale iniziato con il ricorso di un dirigente sindacale, componente delle RSU dell'ufficio dell'agenzia delle Dogane di Sassari, il quale era stato trasferito senza il preventivo nulla osta dell'associazione di appartenenza, per incompatibilità ambientale conseguente a sottoposizione a procedimento penale.

Il tribunale, in accoglimento del ricorso del lavoratore, aveva dichiarato l'illegittimità del trasferimento e riassegnato il medesimo all'originaria sede di servizio.

La decisione veniva confermata anche dalla Corte d'Appello, la quale precisava che l'incompatibilità ambientale, per legittimare il trasferimento, avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non bastando, a tale medesimo fine, la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della guardia di Finanza che aveva svolto le indagini su di lui.

L'agenzia delle Dogane, rimasta soccombente in primo ed in secondo grado, proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l'onere di richiedere il nulla osta all'organizzazione sindacale di appartenenza non sussistesse in ragione della gravità del caso, trattandosi di fatti che avevano originato in capo all'interessato l'avvio di un procedimento penale e che, pertanto, nulla avevano a che fare con le relazioni sindacali.

Secondo la Suprema Corte, la tesi dell'inapplicabilità dell'onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, viepiù se legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato, mira a delineare, senza il supporto di pertinenti elementi logico-argomentativi, un immotivato restringimento della portata applicativa dell'art. 22, L. 300/1970, contrastante con la ratio della disposizione, diretta ad evitare pregiudizi all'attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato ad operare il componente della RSU interessato al trasferimento.

Infine, conclude il Supremo Collegio, in mancanza del previsto nulla osta, non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex art. 2103, co. 8, c.c., il trasferimento, che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte, resta nondimeno inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.

 

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