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Notificazione a mezzo PEC. Quid iuris se manca il deposito delle RAC?

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 Con sentenza n.23749/2022 la Corte di Cassazione sezione lavoro, ha affrontato la questione relativa alla notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione, al fine di verificare se l'omesso deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, comporti l'inesistenza della notificazione.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La vicenda è sorta da un ricorso presentato dinanzi al Tribunale avverso il licenziamento disciplinare e senza preavviso intimato dal Comune, giusta missiva dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD).

Il Tribunale adito ha rigettato la domanda e il successivo reclamo proposto dalla ricorrente è stato respinto dalla Corte d'Appello, la quale ha confermato l'apprezzamento del Tribunale sulla legittimità del recesso datoriale.

Tuttavia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.55-bis D. Lgs. n.165/2001 e dell'art.22 del Regolamento dell'Ente in quanto a parere della ricorrente il licenziamento intimato sarebbe inefficace perché intimato con missiva a firma del solo presidente dell'UPD e non di tutti i membri, come previsto dal suddetto art.22.

I giudici di legittimità hanno preliminarmente verificato le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione.

 La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha rilevato, infatti, che il ricorso è stato redatto in forma cartacea ed è stato avviato a notifica telematica ai sensi della L. n.53/1994, mentre la sentenza impugnata è stata sottoscrittain forma digitale ed è munita di regolare attestato di conformità da parte del difensore del ricorrente.

Inoltre in calce al ricorso per cassazione e alla procura ad esso allegata (entrambi sottoscritti in forma cartacea), è presente la relata di notifica, che comprende al proprio interno l'attestazione di conformità (all'originale cartaceo) della copia del ricorso per Cassazione e della procura alle liti.

Sul punto la Corte ha ricordato il disposto di cui agli artt.3-bis comma 3 e 6, comma 1 L. n. 53/1994 (come modificata dall'art. 16-quater D.L. n. 179/2012), che ai fini della regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non richiede la necessaria sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis.

La Corte ha altresì specificato che "qualora in cui il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell'art.369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito (in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti) del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art.6, comma 2, D.p.R. 68/2005" (Cass. n. 37527/2021; Cass. n. 26102/2016; Cass. n. 23951/2020). 

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno constatato che risulta in atti solo il messaggio di trasmissione del ricorso per cassazione a mezzo PEC e i relativi allegati, mentre non sono state depositate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art.6, secondo comma D.p.R. n.68/2005. Conseguentemente, per il giudici di legittimità, non è stata documentata l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.

Non sono mancate da parte della Corte osservazioni in merito alla idoneità dell'invio in forma telematica a documentare l'avvenuta documentazione e in merito al raggiungimento dello scopo.

A parere della Corte, infatti,

  1. sebbene l'art. 11 L. 53/1994 cit. preveda che l'inosservanza delle regole di cui agli articoli precedenti della stessa legge sia causa di nullità delle notificazioni, tale previsione non può riguardare il caso in cui la fase di consegna della notificazione manchi di prova secondo le forme di cui alla stessa legge; pertanto "la mera copia informe dei documenti di invio in forma telematica non è idonea, a documentare in alcun modo l'avvenuta notificazione" (Cass. n. 29266/2020);
  2. la mancanza della prova della notificazione in giudizio è equiparabile all'inesistenza della notificazione (Cass., S.U., n.14916/2016); di conseguenza, tale circostanza non consente la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c., propria dei soli casi in cui la notifica sia nulla.

Alla luce di queste premesse normative e giurisprudenziali la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. 

 

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