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Niente tenuità del fatto per il medico che commette peculato

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 I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48555 del 24 ottobre 2018,  hanno affermato il principio in base al quale deve essere precluso il riconoscimento della tenuità del fatto se c'è stata la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri indicati nell'art. 131 bis del c.p.

I Fatti

Il Tribunale di Bari aveva riconosciuto XXXXXXX responsabile dei reati di cui agli artt. 367 cod. pen. per avere, con una denunzia diretta ai Carabinieri affermato falsamente l'avvenuta sottrazione, ad opera di ignoti, del bollettario per ricevute dell'Azienda Policlinico di Bari, che aveva invece continuato ad utilizzare anche in data successiva, 81 e 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (per avere, utilizzando le ricevute di cui aveva falsamente denunziato il furto, indotto in errore l'ente ospedaliero trattenendo per sé anche la percentuale spettantegli delle somme ivi indicate), 314 cod. pen. (per avere, operando in regime di "intramoenia", omesso di versare all'ente ospedaliero la quota parte dovuta in relazione alle somme incassate dai pazienti); ritenuti i fatti riuniti nel vincolo della continuazione, riconosciute altresì all'imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione con le pene accessorie di legge ed il beneficio della sospensione condizionale;

La Corte di Appello di Bari, in riforma di quella del Tribunale, assolveva l'imputato dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen. con la formula per cui il fatto non sussiste dichiarando inoltre non doversi procedere per i fatti relativi alla truffa commessi sino al settembre del 2009, perché estinti per intervenuta prescrizione; ritenute, inoltre, le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, rideterminava la pena, per il solo reato di cui al capo b), in mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa.

Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato proponeva ricorso in cassazione deducendo: il difetto di motivazione in merito al delitto di cui all'art. 640 cod. pen.; deduceva l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131bis cod. pen. in quanto le motivazioni addotte dalla Corte di Appello circa il richiamato riferimento alla "disinvoltura" con cui avrebbe agito l'imputato, sarebbe in contraddizione con gli apprezzamenti positivi spesi a sostegno della decisione di concedere i benefici della sospensione condizionale della pena. 

 Motivazione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

I giudici di legittimità hanno fatto rilevare che la motivazione con cui i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento della tenuità del fatto, fondata sulla condotta disinvolta e dalla qualità dell'imputato risulta essere stata sufficiente anche se le conseguenze patrimoniali della condotta delittuosa non siano state di certo gravi.

I giudici della Seconda Sezione hanno ricordato come la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto a prescindere della rilevanza degli interessi protetti che la fattispecie incriminatrice mira a salvaguardare (Cass., sez. III, 23.2.2018 n. 15782), va ricollegata alla sussistenza di tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. " In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento 'alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva".


 I giudici della seconda Sezione hanno poi richiamato la sentenza della Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc. Gallorini per poter affermare che la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale).Secondo i giudici della Corte si deve pertanto pervenire ad un giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa quando si avrà un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie. I criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale vanno considerati cumulativi ed invece alternativi quanto al diniego, " nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità) ".

Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile

Si allega sentenza

 

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