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Cassazione: peculato per l'albergatore che versa in ritardo imposta soggiorno

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 Con sentenza n. 32058 del 12 luglio 2018 i giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno stabilito che il titolare di una struttura alberghiera che omette di versare l'imposta di soggiorno o che la versi a distanza di diversi mesi dalla scadenza prevista, al competente Comune, commette il reato di peculato.

La Corte d'appello di Torino aveva confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino.

Avverso la decisione del giudice di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento: a) alla qualificazione giuridica del fatto ed alla errata applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen.; b) alla qualificazione giuridica del soggetto attivo, la cui attività di albergatore non può ricondursi alla figura dell'incaricato di pubblico servizio, poiché l'attività svolta dall'imputato è quella, puramente esecutiva e materiale, di incasso; c) alla mancanza di consapevolezza in capo all'imputato del possesso della qualifica di agente contabile, avuto riguardo alla novità ed alla particolare complessità della questione, anche sotto il profilo della concreta conoscibilità della norma extra-penale, contenuta in un allegato (4.2.) al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; d) alla incostituzionalità delle norme regolamentari che attribuiscono all'imputato responsabilità contabili (in forza del regolamento n. 349/2012 della città di Torino, istitutivo della tassa di soggiorno), poiché emanate in assenza di una previsione di legge, dunque in violazione del principio di cui all'art. 23 Cost. Inoltre il difensore allegava in data successiva al deposito del ricorso copia delle quietanze liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento e copia atto di rinuncia alla costituzione di parte civile del Comune di Torino.

I giudici della Sesta Sezione hanno ritenuto infondato il ricorso che pertanto è stato rigettato. Innanzitutto i giudici di legittimità,dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (dall'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011), hanno escluso possibili profili di costituzionalità sollevati con l'ultimo motivo del ricorso, infatti , affermano i giudici, le disposizioni contenute nel regolamento comunale trovano la loro base normativa in una espressa norma di legge volta a disciplinare gli aspetti essenziali del tributo.

Con riferimento alla doglianza avanzata relativa alla qualificazione giuridica del soggetto attivo, i giudici della Sesta Sezione hanno ritenutoche la sentenza impugnata "abbia fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte con riguardo alla materia qui esaminata (cfr. Sez. 6, n. 43279 del 15/10/2009, Pintimalli, Rv. 244992), ove si consideri che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui egli ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi "uti dominus" nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d'ufficio".

Pertanto, secondo i giudici del Supremo Collegio, integra il delitto di peculato, (Sez. 6, n. 12141 del 19/12/2008, dep. 2009, Lombardino, Rv. 243054), la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A.. L'incaricato di pubblico servizio in questa ipotesi non viene meno ad un proprio debito pecuniario, ma un preciso dovere di consegnare il denaro riscosso al suo legittimo proprietario, sicchè "sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso "uti dominus" (Sez. 6, n. 53125 del 25/11/2014, Renni, Rv. 261680) ".

 Nel caso di specie, i Giudici di merito, avevano evidenziato che i versamenti erano stati effettuati dall'imputato a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine previsto.

Nel richiamare un precedente arresto giurisprudenziale (Sez. 6, n. 53467 del 25 ottobre 2017, Ranieri), i giudici hanno affermato che riveste la qualità di in caricato di pubblico servizio l'amministratore e legale rappresentante di una società privata che, anche in assenza di uno specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, proceda materialmente tramite la riscossione della imposta di soggiorno, a svolgere " le funzioni di agente contabile"

Con la sentenza impugnata,la Corte territoriale aveva ritenuto correttamente integrato il delitto di peculato per appropriazione delle somme riscosse dal soggetto autorizzato che aveva omesso di versarle, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna da parte dell'ospite all'incaricato dell'esazione.

Si allega sentenza 

 

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