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Imposta di soggiorno: maneggiare con cura

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Il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno presso il tesoriere del comune è peculato.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione - IV sezione penale - con la sentenza del 12 luglio 2018 n.32058, confermando un proprio precedente orientamento esplicitato con la Sentenza n. 53467/2017. La vicenda oggetto del pronunciamento riguarda un professionista del settore turistico, il classico albergatore, che ha incassato 15mila euro a titolo di imposta di soggiorno nei primi tre trimestri del 2015 versandoli tardivamente nelle casse del proprio comune rispetto ai termini previsti dall'apposito regolamento comunale. Nonostante quindi il versamento, seppur in ritardo, sia nei giudizi di merito sia dalla Cassazione, l'albergatore è stato condannato per il reato di peculato, in base all'articolo 314 codice penale, in quanto ritenuto comunque colpevole di appropriazione indebita di denaro pubblico.

L'albergatore è un pubblico ufficiale

Decisivo nella sentenza della Suprema Corte risulta il passaggio dove si afferma che, nell'ambito dell'applicazione del tributo "Imposta di Soggiorno", il gestore della struttura ricettiva riveste la figura di incaricato di servizio pubblico e non di sostituto o responsabile d'imposta, dovendosi escludere tali ultime qualificazioni in quanto non ricavabili dalla richiamata normativa.
Peraltro, ribadendo il proprio consolidato orientamento, si afferma che ai fini penali la qualificazione è riconducibile in capo a chiunque esercita anche di fatto senza titolo attività di servizio pubblico, quali il maneggio materiale e la rendicontazione di denaro avente natura pubblica per conto di un ente pubblico.
Per la Suprema Corte quindi, fin dall'incasso da parte dell'albergatore, l'imposta rappresenta denaro pubblico appartenente al Comune, e quindi il gestore della struttura assume l'obbligo della resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile. Sul punto vedasi anche Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 27 novembre 2017 n. 5545 e Corte dei Conti - Sezioni riunite - sentenza n. 22/2016/QM.


Quindi condanna per reato di peculato 

Tale passaggio interpretativo è stato quindi decisivo per affermare che nella specie il ritardo di versamento dell'imposta è qualificabile come reato di peculato, in quanto l'albergatore del caso riveste la qualificazione di pubblico ufficiale o quella di incaricato di un pubblico servizio.

Secondo la Corte, non esclude l'appropriazione indebita neppure la circostanza dell'avvenuto, seppur tardivo, riversamento dell'imposta nella casse dell'ente. Infatti il peculato integra un reato a consumazione istantanea punibile soltanto per il fatto di aver consapevolmente e volontariamente riversato in ritardo la somma con la conseguenza di aver sottratto la "res publica" per un congruo lasso di tempo alla disponibilità del proprio comune, generando in questo modo un apprezzabile danno alle casse del tesoriere municipale.

Allerta tutti

Il quadro normativo e sanzionatorio delineato dalla Sentenza che ci impegna è estremamente grave e consiglia agli operatori del settore particolare attenzione nel maneggiare il tributo dell'imposta di soggiorno; consiglio vivamente agli operatori del settore di indossare i panni del bravo e diligente contribuente/cittadino e/o pubblico ufficiale e riversare alla scadenza il tributo riscosso, senza se e senza ma. Il rischio è elevatissimo: considerate che una eventuale condanna del responsabile dell'impresa ricettizia per il delitto di peculato implica una serie di ripercussioni negative alla capacità dell'azienda di accedere al sistema bancario per almeno un quinquennio, per non parlare, haimè, della preclusione di mettere in atto rapporti con la Pubblica Amministrazione per un altro quinquennio, salvo avere già attivato un adeguato modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, volto a prevenire la responsabilità penale delle società.

Inoltre, ragionando e allargando il percorso intrapreso dalla Suprema Corte sul caso, pare inevitabile una condanna per reato di rifiuto di atti d'ufficio e/o omissioni di atti di ufficio all'albergatore che si rifiuti di riscuotere l'imposta dovuta; inoltre, sotto il profilo della responsabilità contabile, dovrebbe contestarsi, all'attenzione della Corte dei Conti, il danno erariale. Appaiono non meno gravose le incombenze a carico dei funzionari comunali preposti alla gestione del tributo: a carico di questi infatti, compete un più ampio dovere di vigilanza sull'operato dei gestori delle strutture ricettive, che impone loro di esercitare la denuncia penale nel caso di notizia di una delle ipotesi di reato sopra descritta, per non incorrere a loro volta nel reato di omessa denuncia (art. 361 codice penale); inoltre anche sotto il profilo della responsabilità contabile, sono tenuti a denunciare le ipotesi di danno erariale per mancati incassi di denaro pubblico nelle casse municipali per non incorrere a loro volta nella medesima responsabilità per culpa in vigilando.

Meditate contribuenti, meditate, nonché meditate amministratori, meditate. 

 

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