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Misure cautelati e motivazione

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Con la sentenza in commento, la n. 45949 depositata lo scorso 13 novembre, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul quantum di motivazione necessario per integrare il requisito dell'autonoma valutazione richiesto e previsto per l'adozione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c).

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il Tribunale del Riesame aveva escluso che con il provvedimento genetico della misura il giudice per le indagini preliminari avesse proceduto ad un'autonoma valutazione del quadro indiziario sulla cui base era stata disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari perchè, nella parte specificamente dedicata alla valutazione critica delle fonti di prova e delle richieste cautelari, aveva sostanzialmente assemblato pagine di più informative della Guardia di Finanza allegata alla richiesta del pubblico ministero.

La Corte ha quindi tracciato una differenza tra l'obbligo di autonoma motivazione e l'originalità grafica o linguistica del provvedimento del giudice.

In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato come solo la prima delle due finalità costituisce esigenza di cui è agevole individuare il fondamento, anche costituzionale, in particolare in considerazione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge, della sua terzietà, e dell'effettività della motivazione. 

Il difetto di originalità linguistica o espositiva del provvedimento cautelare del giudice, invece, rileva non in sè, ma quale elemento da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio giurisdizionale e non implica automaticamente una violazione dell'obbligo di autonoma motivazione del giudice.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato come il giudice per le indagini preliminari non si fosse limitato a citare solo un'unica informativa, ma bensì ne avesse assemblate tre, così come non può essere trascurato il fatto che abbia inserito nella motivazione quelli che vengono chiamati "innesti" di frasi non comprese nelle informative provvedendo a graduare la misura cautelare nei confronti dell'indagato.

Il giudice dell'ordinanza genetica aveva quindi dato prova di aver effettuato un'autonoma valutazione ai fini dell'applicazione della misura.

Ne consegue che la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio per un nuovo esame.

 

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