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Minori, SC: “Confermata l’adozione se la mamma è incapace di dare affetto”.

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Con l'ordinanza n. 28207 depositata il 31 ottobre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato lo stato di adottabilità di un minore, disposto per l'incapacità della mamma, affetta da patologie psichiatriche, di prestare le dovute cure affettive alla figlia.

Si è quindi precisato che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico - fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica affinché fosse dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina.

L'istanza traeva origine dalle patologie psichiche della mamma, affetta da un disturbo paranoideo di personalità tale da comportare importanti deficit nella strutturazione del sé e nel funzionamento interpersonale e da richiedere una presa in carico da parte dei Servizi territoriali di Psichiatria e Neuropsichiatria della bambina. 

Alla luce di tanto, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Torino, sezione minorenni, dichiaravano lo stato di adottabilità della minore.

In particolare, la Corte territoriale evidenziava analiticamente le ragioni per cui tale patologia comportava una severa compromissione delle capacità genitoriali della mamma, evidenziando, al contempo, come l'inserimento in comunità della bambina aveva promosso un evidente miglioramento delle sue condizioni di vita.

Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione la mamma lamentando che la dichiarazione di adottabilità fosse stata pronunciata in assenza di fatti gravi integranti i presupposti dello stato di abbandono, morale e materiale, ma solo sulle asserite problematiche psicologiche o mentali della madre, insufficienti a giustificare l'allontanamento della minore dalla famiglia d'origine, in quanto non accompagnate da comportamenti pregiudizievoli per la crescita della figlia.

A sostegno di tanto, evidenziava il carattere eccezionale e residuale del provvedimento, applicabile solo ove risultassero impraticabili altre misure di sostegno alla genitorialità.

La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente. 

La Corte evidenzia come il prioritario e fondamentale diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo in caso di extrema ratio; ne deriva che

il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia con riferimento a quelle psichiche.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di merito ha dichiarato lo stato di adottabilità non in ragione delle patologie di tipo psichiatrico sofferte dalla madre, ma – piuttosto – a seguito della severa compromissione che, da quelle patologie, ne è derivata alla capacità genitoriale, sia per quanto riguarda la cura materiale della minore, sia per quanto attiene alle cure psicologiche e affettive.

Sul punto, la decisione impugnata si è perfettamente allineata al principio secondo cui lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico - fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso con compensazione delle spese.

 

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