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Lesioni cagionate per gelosia, SC: “Il reato è aggravato da motivi abietti e futili”

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Con la sentenza n. 23075 dello scorso 29 luglio, la V sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate inflitta ad un uomo che aveva cagionato lesioni all'ex compagna, al fine di punirla per la fine della loro relazione.

La Corte ha specificato che la gelosia, ancorché collegata ad un abnorme desiderio di vita comune, può configurare motivo abietto o futile, precisando che la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato dei reati di cui agli artt. 582, 583, 577 e 61 n. 1 c.p. ai danni della compagna.

In particolare, l'imputato, dopo la fine della relazione con la persona offesa, le aveva cagionato lesioni, frutto dello spirito punitivo nutrito nei confronti della donna, considerata come una propria appartenenza. 

 Per tali fatti, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma condannavano l'imputato alla pena di giustizia, ritenendo che la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, c.p., non poteva essere esclusa, in quanto la spinta ad agire era priva di quella minima consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logicamente accettabile con l'azione commessa, talché essa appariva assolutamente sproporzionata all'entità del fatto.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato deduceva erronea applicazione dell'art. 61, n. 1, c.p., evidenziando come, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non poteva configurare motivo abietto o futile la gelosia, ancorché collegata ad un abnorme desiderio di vita comune.

La Cassazione non condivide le argomentazioni del ricorrente.

La Corte premette che l'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

 In particolare, la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione.

Gli Ermellini evidenziano infatti come la centralità del principio di autodeterminazione delle persone, correlato al fondamentale valore della dignità umana, giustifica la connotazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che trovino il loro movente nel senso di appartenenza nutrito dall'imputato nei confronti dell'individuo con il quale ha condiviso una relazione sentimentale.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, dopo aver accertato che l'imputato aveva buttato per terra la compagna, le aveva dato una testata e poi l'aveva sbattuta contro un muro, il tutto con il sol fine di punire la donna, considerata come una propria appartenenza.

In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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