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Lavaggio auto in condomìnio

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Riferimenti normativi: Art.1102-1123 c.c.

Focus: Una pratica diffusa nei condomìni, specie in questo periodo di spostamenti limitati a causa della pandemia, è di utilizzare gli spazi comuni condominiali per lavare le auto. Ciò può dar luogo a litigi tra condòmini a causa dello spazio occupato nella corsia dei garage, per le pozze di acqua e detersivo che si formano sul suolo e per lo spreco di acqua condominiale con addebito di spesa a tutti i condòmini, compresi coloro che non ne fanno uso.

Principi generali: Le aree condominiali possono essere utilizzate da tutti i condòmini ma l'utilizzo delle stesse non può essere contrario alla destinazione del bene. Quindi, se il cortile è adibito a parcheggio o giardino non può trasformarsi in autolavaggio, a meno che non ci sia l'esplicito consenso degli altri condòmini e sempre che ciò sia previsto dal regolamento di condomìnio. E', perciò, fondamentale consultare il regolamento condominiale nel quale possono essere contenute regole che riguardano il lavaggio occasionale delle auto in spazi condominiali e le fasce orarie in cui ciò è consentito, a meno che esso non contenga, invece, un categorico divieto di svolgere questo tipo di attività negli spazi comuni (Corte di Appello di Firenze sent. n. 2043/2019, pubblicata il 14/08/2019). In tutti questi casi, comunque, la responsabilità di far rispettare norme e divieti spetta all'amministratore.

Se il regolamento non dice nulla in merito alla questione, la norma di riferimento a cui attenersi è l'art.1102 c.c., che disciplina l'uso delle parti comuni del condomìnio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.12875/2015, ha chiarito, in proposito, come il poter usufruire allo stesso modo delle parti comuni non si riferisca alla contemporaneità di utilizzo. In pratica, se c'è un unico punto di erogazione dell'acqua nella corsia dei garage esso resta accessibile ad un solo condòmino per volta. 

Si deve, altresì, tener conto delle disposizioni contenute nel decreto legge n.152 del 3/3/2006 e nell'art.15 del Codice della strada. Infatti, in osservanza del citato D.L.n.152/2006, ripreso dal codice della strada, lavare l'auto, in strada o in aree private, sarebbe vietato. L'art.15 del codice della strada, a sua volta, si riferisce allo scarico di sostanze chimiche in fossi e pozzetti di scolo pubblici. Essendo una norma a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si applica al caso di specie in quanto il lavaggio dell'auto comporta l'uso di detergenti, per cui lo sversamento incontrollato di elementi tossici potrebbe causare danni sia al suolo che alle persone. Nel contesto condominiale, tuttavia, difficilmente interviene un pubblico ufficiale per l'osservanza della citata norma.

Ne consegue che il lavaggio dell'auto in spazi condominiali è una pratica che si basa su un tacito accordo tra i condòmini. A tal proposito il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile, con la sentenza n.60016/2011, ha stabilito che è legittima la delibera assembleare, ai sensi dell'art.1102 c.c., con cui si consente "a tutti i condomini di fare parimenti uso della cosa comune secondo una modalità di utilizzo diffusa e che, a quanto consta, non è in contrasto con previsioni del regolamento di condominio". Di conseguenza, è stato riconosciuto ai condòmini di lavare le auto in un'area comune, in quanto non viene compromesso l'uso individuale del bene da parte dei singoli condòmini. 

Sulla questione si è recentemente pronunciata anche la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n.205/2021, pubblicata il 17/02/2021, che ha riconosciuto la legittimità dell'utilizzo degli spazi limitrofi al fabbricato, sulla scorta dell'autorizzazione concessa da uno dei comproprietari, per il parcheggio ed il lavaggio delle autovetture degli altri condòmini.Tale utilizzo, in pratica, non ha arrecato molestie o pregiudizio alcuno in quanto il lavaggio delle autovetture di norma non arreca fastidio, comportando soltanto il rilascio di acqua lungo la strada antistante. In conclusione, in tema di comproprietà, deve ritenersi legittimo ogni utilizzo della res da parte degli altri comproprietari, purché tale utilizzo non impedisca l'altrui pari uso, che nel caso di specie non risulta ostacolato (Cass. Civ.8394/00).

 

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