Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

La transazione, gli effetti e la nullità: differenze con la conciliazione giudiziale

Imagoeconomica_592620

Inquadramento normativo: Art. 1965 c.c.; Artt. 1969-1972 c.c.; Art. 1304 c.c.; Art. 1967 c.c.; Art. 185 c.p.c.; Art 420 c.p.c.; Art. 88 disp. att. c.p.c.

Transazione: «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».

Effetti della transazione: La transazione produce effetti solo tra le parti che l'hanno stipulata. Quando essa ha ad oggetto un debito, se vi sono più debitori in solido, «non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare». A tal proposito, però, bisogna distinguere tra la transazione che ha ad oggetto l'intero debito e quella che ha ad oggetto la quota del debitore che l'ha stipulata. Nel primo caso, data la comunanza dell'oggetto, il condebitore solidale può avvaleserne nonostante non abbia partecipato alla stipulazione. Nel secondo caso, occorre effettuare un'ulteriore distinzione:

  • nell'ipotesi «in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato»;
  • nell'ipotesi «in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto» (Cass., n. 23418/2016, richiamata da Tribunale Roma, sentenza dell'11 gennaio 2019).

Nullità della transazione: La transazione può essere annullata quando essa verte su lite temeraria o su titolo nullo, come ad esempio su un contratto illecito, ossia su un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti (cfr. Cass., nn. 23064/2016; n. 2413/2016, richiamate da Cass. civ., n. 26168/2018). In punto, è stato ritenuto che è nulla anche la transazione che ha ad oggetto la rinuncia all'azione di nullità di un contratto illecito. In tali casi, infatti, essa consiste in una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità e la transazione è nulla perché «l'oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioni che i soggetti interessati manifestano in relazione ad esso» (Cass., n. 1392/1969, richiamata da Cass. civ., n. 26168/2018). Diversamente non è possibile, per le parti transigenti, chiedere l'annullamento della transazione per causa di lesione o per errore di fatto o di diritto in relazione alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (Tribunale Roma, sentenza del 24 gennaio 2019).

Casistica: «Il danneggiato da sinistro stradale il quale abbia transatto la lite con l'assicuratore del responsabile può sempre chiedere il risarcimento dei danni alla persona manifestatisi successivamente non prevedibili al momento della transazione, quando anche le parti abbiano fatto riferimento a danni futuri» (Cass. n. 11592/2005, richiamata da Tribunale Roma, sentenza del 24 gennaio 2019).

Transazione novativa: «Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva». Riguardo al primo elemento, le parti che hanno stipulato la transazione devono essere giunte a una rinuncia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese. Rinuncia, questa, diretta, da un lato a modificare e a estinguere la precedente situazione, dall'altro, a instaurarne una nuova. «Sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati» (Cass. civ., n. 8101/2006, richiamata da Corte d'Appello Roma, sentenza 2 maggio 2018). 

«Al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. civ., n. 15444/2011, richiamata da Corte d'Appello Roma, sentenza 2 maggio 2018).

Conciliazione giudiziale e transazione: La conciliazione giudiziale è una convenzione:

  • stipulata tra le parti davanti al giudice;
  • raccolta in un separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere;
  • finalizzata a chiudere il giudizio.

Essa si differenzia dalla transazione in quanto quest'ultima non è stipulata davanti al giudice ed è sottoscritta solo dalle parti.

Conciliazione giudiziale e transazione nelle controversie di lavoro: «La conciliazione giudiziale […] è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste […] e, funzionalmente, da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, negozio anch'esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità "ad substantiam", essendo la forma scritta prevista [...] ai soli fini di prova». (Cass, n. 25472/2017, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 20 marzo 2018).

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Sì all'affidamento in prova al servizio sociale an...
Studi di Settore …… sarà vero addio?

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito