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Riferimenti normativi: Art.5 bis D.Lgs.n.28/2010
Focus: Nell'ambito di un procedimento giudiziario se la mediazione sulla domanda principale, quale condizione di procedibilità, è stata definita antecedentemente alla prima udienza, sussiste o no l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione se è stata proposta domanda riconvenzionale? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n.3452 del 7 febbraio 2024.
Il caso: Una società locatrice aveva chiesto in Tribunale l'accertamento della risoluzione del contratto di locazione concluso con il suo conduttore, perché si era avverata la condizione risolutiva convenuta, e la condanna dello stesso al rilascio del bene. Il conduttore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, o, in caso di loro accoglimento, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione del deposito cauzionale versato, con gli interessi legali. La procedura di mediazione è stata espletata regolarmente prima dell'introduzione della causa solo sulle domande principali ma non sulla riconvenzionale.
Tenuto conto di ciò il Tribunale ha disposto il rinvio alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., per stabilire se sussista l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione per la domanda riconvenzionale quando la causa rientra tra quelle a mediazione obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs. n.28/2010, e la mediazione è stata effettuata, anteriormente alla prima udienza, per la domanda di parte attrice. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dopo aver preso in esame la diversa natura delle domande riconvenzionali. Queste ultime si distinguono in domande riconvenzionali collegate oggettivamente alla domanda principale dedotta in giudizio dall'attore, la cui ammissibilità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed il cui esame rende possibile la celebrazione di un processo simultaneo, e domande riconvenzionali dette "eccentriche" che non sono in alcun modo ricollegabili all'oggetto della causa.
Di fatto, nella pratica giurisprudenziale non è rara l'estensione della lite fra le parti, anche se non cè un collegamento oggettivo, e, in quanto agli effetti, il nostro ordinamento non fa differenza tra le due tipologie di domande riconvenzionali circa l'obbligo della preventiva mediazione quale condizione di procedibilità. Ciò premesso, le Sezioni Unite si sono soffermate sulla disciplina della mediazione civile obbligatoria per talune materie, ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, D.Lgs.n. 28/2010, dalla quale si evince che la mediazione è un presupposto processuale il cui difetto è sanabile retroattivamente, se il giudice rileva il mancato esperimento del tentativo o la sua pendenza, per permetterne la conclusione. Tuttavia, la legge non prevede espressamente né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria né le modalità processuali di tale eventualità. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno enunciato il principio di diritto per cui "la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n.28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile".
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.