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La mancanza del visto di conformità del responsabile C.A.F. nella dichiarazione del contribuente è sanzionabile?

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Riferimenti normativi: Art.8 D.Lgs.n.471/97

Focus: L'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio della sua attività di controllo, può sanzionare come violazione dell'obbligo di versamento l'omissione del visto di conformità del responsabile C.A.F. sulla dichiarazione del contribuente In merito a ciò si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n.1185/3 del 21/04/2023.

Principi generali: L'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102 del 2009, per contrastare gli abusi ed incrementare la liquidità delle imprese, ha previsto l'obbligo del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha impugnato con appello la sentenza di primo grado favorevole ad una società di capitali s.r.l. che aveva impugnato il provvedimento con il quale l'ufficio aveva recuperato a tassazione l'IVA in compensazione, relativa all'anno 2012 ( oltre interessi e sanzioni), presupponendo l'indebita utilizzazione, da parte della società, del credito IVA in compensazione. L'Ufficio evidenziava, nel ricorso in appello, di aver operato in tema di compensazioni orizzontali IVA sulla base dell'art.13 del D.Lgs.n.471/1997 il quale dispone, nella sua nuova formulazione, al comma 4 che:<<Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.>> La società non si costituiva in giudizio.

 La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha ritenuto l'appello infondato ritenendo che la violazione contestata alla società fosse meramente formale non essendo in discussione l'esistenza del credito IVA ma soltanto la mancanza del visto di conformità, da parte di un professionista, sulla relativa dichiarazione. È applicabile, quindi, la sanzione ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.n.471/1997 (sanzioni amministrative per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) e non quella prevista dll'art.13 (sanzioni amministrative per ritardati od omessi versamenti diretti) dello stesso decreto. La Corte, pertanto,ha confermato la sentenza di primo grado la quale, accogliendo l'interpretazione della giurisprudenza di merito e legittimità in tema di compensazione di crediti, ha affermato che "la mancata apposizione del visto di conformità è una violazione meramente formale non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore, e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (Cass.n.5289/2020; Cass.n.14158/2018). In conclusione, l'omissione del visto di conformità non fa venir meno il diritto del contribuente di portare in compensazione il credito IVA.



 

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