Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Se non paghiamo l’Imu ?

Imagoeconomica_904498

Venerdì scorso, giorno 16 dicembre, è scaduto il termine per pagare il saldo IMU relativo all'anno 2022. E se non abbiamo potuto rispettare la scadenza?

Anche per l'IMU, così come per tutti i tributi ed imposte, è ammesso il ravvedimento operoso; ovviamente può applicarsi tale istituto se non è iniziato un controllo della posizione da parte dell'ente locale, ed è soggetto allo sbarramento temporale annuale della lettera b) dell'art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97.

In base a quest'ultima norma, la violazione è ridotta ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Se invece trattasi di omesso o insufficiente versamento, la sanzione è del 30% o del 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni; se il ritardo invece fosse contenuto nei 14 giorni, la sanzione del 15% sarebbe ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di ritardo.

Si precisa che ai fini IMU sussistono, come anticipato, due obblighi di pagamento distinti, che danno luogo a due violazioni sanzionabili.

Per cui se il contribuente ha deciso di pagare l'IMU relativo all'anno 2022 in unica soluzione, il termine per ravvedere l'insufficiente versamento scade il prossimo 16 giugno: in verità, operando il termine per la dichiarazione, il termine scadrebbe il 30 giugno, ma nulla vieta di adottare sempre un atteggiamento prudente, anticipando al 16 giugno.

Naturalmente, il discorso cambia se il contribuente ha deciso di pagare in due rate: il primo acconto a giugno e il saldo a dicembre. In questo caso se il contribuente non paga o paga in misura insufficiente il saldo di dicembre 2022 scaduto lo scorso 16 dicembre, il ravvedimento deve avvenire sempre entro il 30 giugno 2023, termine per l'ipotetica dichiarazione ex artt. 12 comma 13-ter del DL 201/2011 e 1 comma 684-685 della L. 147/2013, e non entro il 16 dicembre 2022.

Bisogna dunque, entro tale data, versare l'IMU, gli interessi legali calcolati pro rata temporis e la sanzione del 3,75%.

Con l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile quindi, nei casi in cui necessita, autofinanziarsi il pagamento dell'Imu fino ad un anno dalla scadenza con un minimo di spese aggiuntive.

Potrebbe anche essere utile soltanto aspettare la maturazione di un credito d'imposta, magari da modello Unico o da modello 730, per poterlo compensare con il pagamento dell'Imu stesso ed evitare così un inutile aggravio finanziario.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Le unità immobiliari a pianterreno sono esenti dal...
Cassa forense e la convenzione con Edison Energia ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito