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La facoltà di arresto dei privati e la nuova procedibilità a querela.

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Secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 383 del codice di procedura penale "nei casi previsti dall'articolo 380 c.p.p., ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio".

Si noti che la norma fa riferimento ad "ogni persona", locuzione che consente di estendere la facoltà di arresto anche a soggetti diversi dalla persona offesa. La vastità della platea dei destinatari della norma è evidentemente collegata alla particolare funzione della norma, deputata a dare attuazione all'art. 2 della Costituzione ed in particolare al dovere di solidarietà sociale ivi sancito.

La corte Costituzionale ha precisato che, qualora, il privato agisca in presenza dei presupposti previsti dall'art. 383 c.p.p., acquisisce, seppure in via temporanea ed eccezionale, la veste di organo di polizia, a condizione, tuttavia, che il suo agire rimanga nei limiti che la norma stessa impone: sebbene sia un dovere civico di ciascun cittadino intervenire quando si assista a situazioni delittuose, altrettanto indispensabile è che siano prefissati con precisione i presupposti di legittimità di tale intervento, diversamente, infatti, la prerogativa scadrebbe nell'arbitrio.

Indispensabile è, dunque, individuare i limiti che contribuiscono a definire la legittimità dell'arresto.

Anzitutto, l'esercizio della potestas di arresto è limitata al verificarsi di un ristretto numero di reati, ossia di quelli elencati dall'art. 380 c.p.p., rispetto ai quali il legislatore codicistico ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ossia:

- i delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

- il delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

- il delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

- i delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

- il delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, il delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

- i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

- il delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

- il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; 

- il delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

- i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

- il delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

- il delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

- i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

- i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

- i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

- i delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

- i delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale.

- delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
- delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

In secondo luogo, l'agente deve essere "sorpreso in flagranza di reato": secondo la legge è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere un reato o chi, subito dopo la commissione di un reato, è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (c.d. flagranza impropria o quasi flagranza).


Infine, determinante ai fini della legittimità dell'arresto è, come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione, la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell'operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della consegna agli organi della Polizia (i soggetti cui, in via ordinaria, compete la potestas in considerazione).

Il numero dei casi che consentono al privato di esercitare la facoltà di arresto, è stato ulteriormente circoscritto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che, com'è noto, ha esteso il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni (senza che si tenga conto, a tal fine, delle circostanze), tra cui, per quanto di interesse in questa sede, il furto aggravato.

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 il furto era perseguibile d'ufficio se il danno patrimoniale era di rilevante gravità e in tutte le ipotesi in cui ricorreva una delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p., per effetto della riforma invece, tutte le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., salvo quelle, aventi una dimensione pubblicistica, previste dal n. 7e dal n. 7 bis (furto di componenti metalliche o altro materiale, come ad es. il rame, sottratto a infrastrutture destinate a erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici), sono divenute procedibili a querela, pertanto rispetto ad esse non troverà più applicazione l'estensione della potestas pubblica ai privati contemplata dall'art. 383 c.p.p.. 

 

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