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La cessazione della materia del contendere: casi e poteri del giudice

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Inquadramento normativo: Art. 100 c.p.c.

Interesse ad agire e cessazione della materia del contendere: Chi intende agire in giudizio deve avere un interesse a «ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del magistrato». In buona sostanza chi agisce in giudizio intende conseguire, attraverso il processo, «il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili» (Cass., n. 486/1998, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). L'interesse in questione è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato e quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., n. 26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019).

Casi in cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere e poteri del giudice: «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). 

In quest'ottica è stato ritenuto che va dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:

  • nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
  • quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
  • nel caso di successione di leggi;
  • nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
  • nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
  • qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti.

(Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).

Tutti i casi,a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia il venir meno dell'«interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta». In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). 

Alla luce di tanto, quindi, si esclude che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando una delle parti ha «allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito [...] nelle originarie domande» (Cass., nn. 16017/2008; 27460/2006; 909/2006; 8607/2000, richiamate da Tribunale Milano, sentenza 23 gennaio 2019). È stata, invece, ritenuta valida condizione per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere la richiesta attorea in tal senso e la correlata rinuncia a tutte le diverse domande formulate nel procedimento (Tribunale Treviso, sentenza 6 maggio 2019). In buona sostanza, ai fini di una corretta pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, i) deve venir meno concretamente la ragione di ogni contrasto tra le parti; ii) deve emergere che queste ultime reciprocamente riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tanto da sottoporre al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass., n. 11813/2016, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019). Ove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti e il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da Giudice di pace Milano, sentenza del 2 gennaio 2019). 

 

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