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Appello incidentale: in punto le precisazioni della giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 333 c.p.c.; Art. 343 c.p.c.; Art. 334 c.p.c.

L'appello incidentale: La parte alla quale è stato notificato l'appello di una sentenza, può proporre appello in via incidentale nello stesso processo. Tale tipo di impugnazione si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria. «Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa».

Termine per la costituzione in cancelleria quando viene proposto appello incidentale: La costituzione in cancelleria, quando è proposto l'appello incidentale, deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Nel caso in cui il giudice si avvalga della facoltà di differimento di cui all'art. 168 bis c.p.c., comma 5, la predetta udienza potrebbe essere differita d'ufficio dal magistrato medesimo. In questi casi, «il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione» (Cass. n. 1567/2011, richiamata da Cass. civ., n. 3081/2017).

Effetti del deposito della comparsa di risposta contenente appello incidentale: Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale «è di per sé idoneo a determinarne la conoscenza anche nei confronti degli altri appellati, a meno che alcuni di essi non restino contumaci, nel qual caso è necessario che la comparsa di risposta sia loro notificata nel termine che il giudice deve assegnare a questo scopo» (Cass., n. 26852/2006, n. 4747/2000, richiamate da Cass. civ., n. 4844/2017). 

Quando va proposto l'appello incidentale? L'appellato che è vittorioso nel merito in primo grado non deve proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia. E ciò ove queste siano superate o non esaminate perché assorbite nella sentenza impugnata;«in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello [...] in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo» (Cass., n.13195/2018, richiamata da Corte d'Appello Genova, sentenza 24 gennaio 2019). L'appellato sarà tenuto, invece, a proporre appello incidentale per richiamare la discussione su domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte. In assenza di puntuale impugnazione opererà, su queste domande ed eccezioni, la presunzione di acquiescenza (Cass. S.U., n. 13799/2012, n.10265/2018, Cass., n. 2605/2008, richiamate da Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, sentenza 23 gennaio 2019).

Appello incidentale, domanda principale e domanda di garanzia: È stato ritenuto che, in caso di rigetto, in primo grado, della domanda principale e di omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della prima, qualora sia riproposta in appello solo la domanda principale, la devoluzione della domanda di garanzia al giudice d'appello non richiede la proposizione dell'appello incidentale (Cass., S.U., n. 7700/2016, richiamata da Cass. civ., n. 23727/2016).

Appello incidentale condizionato: «La parte può condizionare l'appello incidentale all'accoglimento dell'appello principale concernente il merito della causa, ancorché con la sua impugnazione incidentale così condizionata riproponga una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito). 

Ne consegue che, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio appello fosse esaminato, in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole, in ordine all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell'appello principale (Cass. n. 1225/1968, richiamata da Cass. civ., n. 5134/2019).

Appello incidentale tardivo: L'appello incidentale tardivo è proposto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, quando, però, è spirato il termine per l'impugnazione principale. Questo tipo di appello è ammesso, indipendentemente dal fatto che oggetto di impugnazione sia un capo autonomo della sentenza e, che quindi, l'interesse ad impugnare sia preesistente alla scadenza del termine per appellare. Unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione tardiva è la perdita di efficacia di quest'ultima se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. n.29593/18; n.18415/18, n.14609/14, richiamate da Corte d'Appello Catania, sentenza 23 maggio 2019). La giurisprudenza di legittimità ha precisato «che la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini» (Cass. n. 24902/2008, richiamata da Corte d'Appello Potenza, sentenza 3 marzo 2017).

Poteri del giudice d'appello e impugnazione incidentale: «I poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti». Ne consegue che, ove sia proposto l'appello incidentale, «la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante decidendo così, non solo ultra petitum, ma anche in senso più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non avesse deciso il giudice di prima istanza» (Cass. nn. 25244/2013, 14063/2006, richiamate da Cass. civ., n. 19894/2016). 

 

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