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L'agenzia delle entrate con il provvedimento 18379 dello scorso 27 gennaio, ha mandato in pensione il modello F23 relativamente all'utilizzo per il pagamento delle somme dovute per la registrazione di scritture private. Infatti il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettua con il modello F24 a far data dal 2 marzo prossimo. Fino al 31 agosto 2020 può essere utilizzato anche l'F23 secondo le attuali modalità. A partire dal 1° settembre 2020, invece i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.
Il pagamento unificato delle imposte, introdotto inizialmente dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, è stato esteso, con decreto Mef dell'8 novembre 2011, ad altri tributi (registro, bollo, imposta ipotecaria e catastale e ai relativi accessori, interessi sanzioni e tributi speciali). Al fine di semplificare l'adempimento fiscale per i contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi, il provvedimento di oggi estende l'utilizzo dell'F24 anche alle somme da versare per la registrazione degli atti privati. In particolare, si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione), sulla base del Dpr n. 131/1986.
Con la Risoluzione 9 del 20 febbraio 2020, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha previsto i seguenti codici tributo:
1550 | ATTI PRIVATI - Imposta di registro |
1551 | ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - |
1152 | ATTI PRIVATI - Imposta di bollo |
1153 | ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo -Ravvedimento |
1554 | ATTI PRIVATI - Interessi |
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno di formazione dell'atto, nel formato "AAAA".
Inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, sono utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente rinominati:
A196 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio |
A197 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio |
A146 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo - somme liquidate dall'ufficio |
A148 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall'ufficio |
A151 | ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall'ufficio |
A152 | ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall'ufficio |
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