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Espropriazione indiretta, Tar Lazio: no tutela duplicata se si ottiene un'equa soddisfazione da CEDU

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In caso di espropriazione indiretta del bene, ove la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) riconosce una violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale (ossia una violazione del diritto di proprietà) e legittima il pagamento di un'equa soddisfazione in favore della parte lesa, il successivo giudizio promosso da quest'ultima al fine di richiedere la restituzione del bene su indicato, costituisce una tutela duplicata. Ne consegue che tale giudizio va dichiarato inammissibile.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 5687 del 6 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno, che era in precedenza di proprietà del loro defunto genitore. È accaduto che tale immobile, è stato occupato d'urgenza sulla base del provvedimento reso dal Prefetto per realizzarvi un edificio scolastico.

L'amministrazione non ha mai emanato alcun decreto di esproprio, nè ha mai corrisposto alcun indennizzo e/o risarcimento in favore della parte proprietaria. Per tale motivo, il padre dei ricorrenti ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'occupazione del terreno e dell'irreversibile trasformazione dello stesso mediante la costruzione dell'opera pubblica.

Il giudizio si è concluso definitivamente con la sentenza della Corte di Cassazione, con cui il diritto dei proprietari è stato dichiarato prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

Nel frattempo, la scuola, che era stata realizzata, è stata successivamente demolita e il terreno dei ricorrenti i) è tornato nelle condizioni originarie, ii) è stato concesso in favore dell'Università. 

 Alla luce di tanto, i ricorrenti hanno deciso di agire dinanzi alla CEDU affinché fosse accertata, nella vicenda in esame:

  • la violazione da parte dello Stato italiano dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
  • il loro diritto ad ottenere la restituzione del terreno nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione del diritto di proprietà.

La CEDU, confermando il fatto che nel caso di specie l'ingerenza da parte dell'amministrazione è stata incompatibile con il principio di legalità e che la stessa ha violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore di questi ultimi di un'equa soddisfazione. I ricorrenti, alla luce della sentenza europea, hanno promosso il giudizio dinanzi al Tar Lazio, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile, previo ripristino e risarcimento del danno o in alternativa, in caso di esercizio, da parte della P.A., della facoltà ex art. 42 bis DPR 327/2001 (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), al fine di ottenere il pagamento delle indennità come determinate dal predetto articolo.

Ripercorriamo l'iter-logico giuridico dei Giudici amministrativi.

La decisione del Tar Lazio.

Innanzitutto il Tar parte dall'esame del giudizio civile promosso dal padre dei ricorrenti e conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione, nella quale è stato dichiarato prescritto il diritto della parte proprietaria del terreno in oggetto. Orbene, secondo i Giudici amministrativi, in questo giudizio è stata operata una discutibile ricostruzione della occupazione quale illecito aquiliano puro che ha portato a far ritenere prescritto il diritto al risarcimento. 

 Si tratta di un errore in quanto l'azione promossa dalla parte proprietaria è connotata da tratti di realità e come tale non soggetta alla prescrizione quinquennale. L'erroneità in questione è stata stigmatizzata dalla Corte Europea che nella fattispecie ha ravvisato:

  • una forte limitazione della tutela dei proprietari;
  • « [...] una sorta di "espropriazione indiretta" del bene e dunque una violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale, posto che "i richiedenti sono stati privati del proprio bene", così legittimando il pagamento di una "equa soddisfazione" in favore della parte lesa».

Ciò premesso, ad avviso del Tar, avendo i ricorrenti percepito un importo congruo in conseguenza della successiva sentenza della CEDU, gli stessi non possono ancora professarsi proprietari e come tali richiedere la restituzione del terreno. E ciò in considerazione del fatto che essi già di fatto sono stati ristorati per mezzo del pagamento ottenuto a titolo di risarcimento del danno dallo Stato italiano. Diversamente, se il Tar accogliesse la domanda dei ricorrenti, la tutela di questi ultimi risulterebbe duplicata perché essi i) da un lato avrebbero percepito la cospicua somma a titolo di compensazione per il bene perduto di cui sopra; ii) dall'altro, otterrebbero la restituzione del bene medesimo o il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 42 bis T.U. Espropri (il quale integra una evidente misura anch'essa compensativa del bene passato in mano pubblica)Il che sarebbe inaccettabile.

Alla luce di quanto sin qui detto, pertanto, i Giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. 

 

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