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Tagli fiscali per l'attrazione di capitale umano

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Nell'ultimo decennio, sono state varate numerose manovre per incentivare il rientro in Italia, di lavoratori operanti all'estero.

Tali provvedimenti hanno sempre cercato di attrarre quelle figure professionali di alto livello, con esperienze significative maturate all'estero, durante consistenti periodi di permanenza.

Le agevolazioni per il rientro, sono sempre stati di natura fiscale consistendo nell'abbattimento della base imponibile.

Anche quest'ultima manovra di bilancio prevede delle misure appetibili per i lavoratori che rientrano nel nostro Paese.

Il regime fiscale agevolato è previsto per:

- i docenti e i ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia

- i cosiddetti lavoratori "impatriati", cioè i laureati che hanno svolto attività lavorative all'estero

- gli studenti che hanno conseguito un titolo accademico all'estero

- i manager e i lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Sono richiesti ad ogni categoria di soggetti dei requisiti specifici.

I docenti e i ricercatori che decidono di rientrare in Italia, trasferendo la propria residenza fiscale possono godere di un'esenzione Irpef del 90% sui redditi derivati dalle attività di docenza e ricerca.

In altre parole, solo il 10% di questi guadagni sarà soggetto all'Irpef, mentre il restante 90% risulterà non imponibile.

Inoltre, chi svolge l'attività come lavoro autonomo, oltre a beneficiare dell'esenzione Irpef menzionata prima, non dovrà pagare l'Irap (se il lavoratore è dipendente, a essere esonerato dall'Irap sarà il datore di lavoro).

Il risparmio è significativo, e spetta per 4 anni dal rientro in Italia purché il docente/ricercatore:

- deve essere stato residente all'estero in maniera non occasionale

- deve essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato

- deve aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni consecutivi presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università

- deve aver trasferito la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del Tuir

- deve continuare a svolgere attività di docenza e ricerca in Italia.

Se il docente o il ricercatore decide di tornare all'estero nel corso dei 4 anni in cui spetta il beneficio, dovrà tornare a pagare l'Irpef ordinaria sui redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in cui questi non risulta più fiscalmente residente in Italia.

I docenti e i ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una tassazione minima sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia.

Nel dettaglio, le imposte saranno calcolate soltanto sul 10% del reddito prodotto mentre il restante 90% sarà totalmente esentato per 6 anni, secondo le ultime novità introdotte dal Decreto Crescita.

Con le novità introdotte dal DL numero 34 del 2019 non è più necessario essere iscritti all'AIRE.

L'agevolazione, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o acquisto dell'unità immobiliare in Italia) può essere prolungata fino a 8,11 e 13 anni. 

 Di particolare importanza è l'agevolazione rivolta agli impatriati, ovvero ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia o, meglio dire, decidono di tornare a casa dopo aver lavorato o studiato all'estero.

In questo caso l'incentivo consiste nell'esenzione per 5 anni del 70% del reddito da lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia.

In più è possibile arrivare alla percentuale del 90% nel caso di trasferimento in una delle regioni del Mezzogiorno ed è possibile di prolungare i benefici fiscali per altri 5 periodi di imposta in presenza di specifici requisiti.

Anche gli italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

 

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