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Il curatore fallimentare e i rapporti giuridici pendenti.

panariello fallimento

 Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L.Fall. art. 72, con effetto verso il promissario acquirente se questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c., e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Cass. Sez. U. 16 settembre 2015, n. 18131). 

Tale massima è stata ampiamente confermata ed elaborata da una recente sentenza della stessa Corte del 30 maggio 2018 n. 13687. Si osserva, infatti, che l'art. 45 L.Fall. va coordinato non solo con gli artt. 2652 e 2653 c.c., ma anche con l'art. 2915, comma 2, sicchè sono opponibili ai creditori fallimentari non solo gli atti posti in essere e trascritti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma anche le sentenze pronunciate dopo tale data, se le relative domande sono state in precedenza trascritte. Rileva, in proposito, l'art. 2652 c.c., comma 2, secondo cui la trascrizione della sentenza che accolga la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre "prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda", ivi compresa l'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento a norma della L.Fall., art. 16, comma 3, e art. 17. Dunque, se è vero che, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, quest'ultimo mantiene la titolarità del diritto di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce la L.Fall., art. 72, è altrettanto vero che il detto soggetto non può opporre tale diritto al promissario acquirente se la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta prima del fallimento.


  Nel caso posto in esame alla Suprema Corte, il fallimento ricorrente rilevava proprio la circostanza che la controparte non avesse trascritto la sentenza di primo grado e che comunque la trascrizione della pronuncia non era stata provata. Ed inoltre denunciava che la Corte di merito aveva applicato in modo non corretto la L.Fall. art. 72, aderendo acriticamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 12505 del 2004: in tal senso, aveva sostenuto che poichè la domanda ex art. 2932 c.c., era stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'aveva accolta, anche se trascritta successivamente, era opponibile alla massa dei creditori, impediva l'apprensione del bene da parte del curatore e precludeva a quest'ultimo di sciogliersi dal contratto. 

Si osserva in proposito che l'esercizio del potere previsto dalla L.Fall., art. 72, trova quale unico elemento ostativo l'avvenuto trasferimento del bene, che nella specie non si era attuato, non essendo passata in giudicato la sentenza costitutiva con cui doveva darsi attuazione all'obbligo di concludere il contratto definitivo. Pertanto, l'effetto prenotativo opera al solo fine di regolare il conflitto tra più trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il medesimo soggetto, non anche nel senso di consentire al curatore di affrancarsi dal vincolo contrattuale.

La funzione di prenotazione degli effetti della sentenza, assegnata alla trascrizione della domanda giudiziale nell'ipotesi prevista dall'art. 2652 c.c., n. 2, presuppone la trascrizione della relativa sentenza di accoglimento, che, con riferimento a detta ipotesi, costituisce il titolo del trasferimento; infatti il meccanismo pubblicitario dell'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 2, si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.


 Detto ciò, la Cassazione chiarisce che dinanzi ad un'eccezione siffatta, il promittente acquirente aveva l'onere di dimostrare che era intervenuta sia la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. che la trascrizione della relativa sentenza.

La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto prendere in considerazione la questione sollevata dal fallimento ricorrente, vertente sulla mancata trascrizione della sentenza di prime grado;  nè, del resto, la controparte avrebbe potuto ritenersi esonerata dalla produzione della nota di trascrizione in ragione del fatto che la pronuncia di primo grado era stata impugnata, giacchè, come è noto, l'efficacia della trascrizione di una sentenza prescinde dal passaggio in giudicato di quest'ultima.

 

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