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Giudizio ottemperanza esperibile solo da chi è stato parte in quello di cognizione

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 21 marzo 2016, n. 1163.
La vicenda ha tratto origine dalla domanda con cui alcuni ricorrenti, che avevano conseguito il diploma di scuola magistrale entro gli anni scolastici 2001-2002, si erano visti riconoscere dal Consiglio di Stato, con parere dell´11 settembre 2013, n. 3813, reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, natura di titolo abilitante a tutti gli effetti al diploma magistrale conseguito entro il predetto anno scolastico. Tale parere era stato poi recepito con la decisione di cui al D.P.R. 25 marzo 2014.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 16 aprile 2015, n. 1973, aveva affermato il diritto dei soggetti in possesso di tale diploma, a essere inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tale sentenza aveva conseguentemente annullato il decreto n. 235 del 2014 del Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca.
Con il ricorso definito dalla Sentenza qui in commento, i ricorrenti hanno chiesto che il giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1973 del 2015 fosse esteso anche ad essi. In via subordinata, che la Sezione adottasse tutti i provvedimenti idonei a garantire ai ricorrenti medesimi l´effettività della tutela.
Il giudice dell´ottemperanza ha però dichiarato il ricorso inammissibile.
Secondo Palazzo Spada, il giudizio di ottemperanza ha infatti la finalità di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza resa all´esito del giudizio di cognizione. Ciò comporta che il perimetro, soggettivo e oggettivo, del giudizio di ottemperanza non può essere più ampio di quello del giudizio di cognizione. Il ricorso per ottemperanza non può, pertanto, essere proposto da soggetti che non sono stati parte del processo di cognizione e conseguentemente, avendo riguardo a quanto rileva in questa sede, non si può utilmente impiegare lo strumento dell´ottemperanza per ottenere una estensione soggettiva del giudicato.
Nella fattispecie in esame, essendo stato il ricorso proposto al fine di ottenere l´estensione degli effetti dell´annullamento disposto con la citata sentenza n. 1973 del 2015 anche a soggetti diversi da coloro che avevano proposto l´impugnazione dell´atto ministeriale e che si trovavano nella medesima situazione di quest´ultimi, appare innegabile la mancanza di simmetria soggettiva tra le parti dei processi di cognizione ed esecuzione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Segue la Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9387 del 2015, proposto da:

M.A. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Nadia Cora´ e Guido Paratico, con domicilio eletto presso lo studio dell´avvocato Giulio Bellini in Roma, via Archimede, 138;

contro

Ministero dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

E.A. ed altri;

per l´esecuzione

della decisione n. 1973 del 2015 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l´atto di costituzione in giudizio di Ministero dell´Istruzione dell´Universita´ e della Ricerca;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

velatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato.

Nessuno è presente per le parti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- I ricorrenti hanno conseguito il diploma di scuola magistrale entro gli anni scolastici 2001-2002.

Il Consiglio di Stato, con parere dell´11 settembre 2013, n. 3813, reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiaramente riconosciuto natura di titolo abilitante a tutti gli effetti al diploma magistrale conseguito entro il predetto anno scolastico.

Tale parere è stato poi recepito con la decsione di cui al D.P.R. 25 marzo 2014.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 16 aprile 2015, n. 1973, ha affermato che i soggetti in possesso di tale diploma hanno diritto ad esseri inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tale sentenza ha, conseguentemente, annullato il decreto n. 235 del 2014 del Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca.

2.- Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti chiedono che il giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1973 del 2015 venga esteso anche ad essi. In via subordinata, si chiede che la Sezione adotti tutti i provvedimenti idonei a garantire ai ricorrente l´effettività della tutela.

2.1.- Si è costituita in giudizio l´amministrazione, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3.- La causa è stata decisa all´esito della camera di consiglio del 10 marzo 2016.

4.- Il ricorso è inammissibile.

Il giudizio di ottemperanza ha la finalità di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza resa all´esito del giudizio di cognizione. Il perimetro, soggettivo e oggettivo, del giudizio di ottemperanza non può essere più ampio di quello del giudizio di cognizione (si v. artt. 112 e seguenti Cod. proc. amm.). Il ricorso per ottemperanza non può, pertanto, essere proposto da soggetti che non sono stati parte del processo di cognizione e conseguentemente, avendo riguardo a quanto rileva in questa sede, non si può utilmente impiegare lo strumento dell´ottemperanza per ottenere una estensione soggettiva del giudicato.

Nella fattispecie in esame, il ricorso in esame è stato proposto al fine di ottenere l´estensione degli effetti dell´annullamento disposto con la citata sentenza n. 1973 del 2015 anche a soggetti diversi da coloro che hanno proposto l´impugnazione dell´atto ministeriale e che si trovano nella medesima situazione di quest´ultimi.

La mancanza di simmetria soggettiva tra le parti dei processi di cognizione ed esecuzione rende, per le ragioni indicate, inammissibile il ricorso (in questi termini, in relazione ad una fattispecie identica Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5333).

Non può neanche trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata, in quanto la inammissibilità dell´azione esecutiva impedisce, in questa sede, qualunque pronuncia incidente sulla posizione di soggetti estranei al giudizio di cognizione.

5.- Le spese della presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto con l´atto indicato in epigrafe;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l´intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Dante D´Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

 

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