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Massimale per iscritti a Gestioni pubbliche, i chiarimenti Inps

Con Circolare n. 58 dell´1 aprile 2016, recante "Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all´art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche", l´Inps ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
Nella Circolare, è stata inoltre dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall´errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall´art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall´ISTAT, sulla base dell´indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari per l’anno 2016 ad € 100.324,00. Viceversa, per coloro che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.
Per le disposizioni amministrative adottate dall´Istituto in materia di applicazione del massimale predetto, le indicazioni sono quelle di cui alla circolare n. 177 del 7 settembre 1996.
Con riferimento alle ipotesi di soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 che, tuttavia, abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto, l’Istituto ha definito i criteri per la corretta applicazione e/o disapplicazione del massimale citato nella circolare n. 42 del 17 marzo 2009.
In particolare, nella predetta circolare si è stabilito che, in caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di lavoratori “nuovi iscritti”, i medesimi non sono più assoggettati all´applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Tale interpretazione, già fornita dall´Istituto nella circolare citata, risulta avallata dalla recente norma di interpretazione autentica contenuta nell´art. 1, comma 280 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla GU n. 302 del 30 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016).
Nella citata circolare n. 42 del 2009, inoltre, l’Istituto ha stabilito, per la specifica ipotesi di riscatto, che l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” è subordinata, comunque, all´assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto” con conseguente applicazione del massimale citato.
In allegato: Circolare

 

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