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Pec non Pec, Pec non Pec, e alla fine Pec fù.
Gli amministratori delle società di capitali hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo elettronico certificato entro il 31/12/2025; l'adempimento è stato definitivamente inserito nel Decreto Legge n. 159/2025, e precisamente nell'art. 13. L'obbligo di comunicare la PEC da parte degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese, già previsto dal comma 860 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024, è da adempiere entro il 31 dicembre di quest'anno e non potrà essere assolto comunicando la PEC dell'impresa.
Il novello articolato ha tentato di porre fine alle incertezze che hanno caratterizzato questo nuovo obbligo degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Ma se questi aspetti della norma non sembrano destare particolari perplessità interpretative, non altrettanto è possibile dire con riguardo ad altre due precisazioni contenute nel citato art. 13 del D.L. n. 159/2025.
L'art. 13 comma 3 lett. a) del D.L. n.159/2025, infatti, sostituisce il riferimento agli "amministratori", quali destinatari dell'obbligo di comunicazione della PEC, con quello "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione". La nuova formulazione esclude chiaramente l'applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la S.a.s. e le S.n.c. a meno che queste non abbiano introdotto nei propri patti sociali – casi rarissimi nella prassi – i meccanismi tipici delle società di capitali quali l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale.
L'art. 13 comma 4 del Decreto Legge n. 159/2025, precisa inoltre che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l'art. 16 comma 6-bis del D.L. n. 185/2008 appositamente convertito. Questa disposizione stabilisce che l'ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Fatto salvo ciò per le imprese di nuova costituzione, per quelle già esistenti che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, viene in rilievo la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. - sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro - in misura raddoppiata. La norma precisa, altresì, che l'ufficio, contestualmente all'applicazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.
Meditate contribuenti, meditate.
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